Art. 5.
Qualificazione dei consulenti
1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi
inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci
pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonche'
dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato
di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito
del superamento di un apposito esame.
2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui
all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il
certificato di formazione professionale limitatamente a determinati
tipi di merci pericolose o a determinate modalita' di trasporto, solo
le materie di cui alle seguenti classi di merci:
a) classe 1 (esplosivi);
b) classe 2 (gas);
c) classe 7 (materie radioattive);
d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e
liquidi);
e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).
3. Il certificato di formazione professionale e' conforme al
modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la
tipologia di merci pericolose e le modalita' di trasporto per le
quali e' stato rilasciato.
4. Il certificato di cui al comma 3 e' valido per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il
titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di
ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad
accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2,
sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed
integrazioni intervenute in materia.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da
adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e
la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le
modalita' di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle
modalita' di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano,
ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e
alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al
rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale,
nonche' quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e
le indennita' da corrispondere ai componenti delle commissioni
medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli
importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative
modalita' di versamento; per la determinazione della misura dei
compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10
giugno 1995.
8. Il certificato di formazione professionale rilasciato
dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea
conformemente all'allegato III e' valido per l'esercizio
dell'attivita' di consulente in Italia.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, concerne: "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, reca: "Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici
e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche".