Art. 6.
Sanzioni
1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.
2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.
3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 1, 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire dodicimilioni.
4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 3 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire unmilione a lire seimilioni.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente
decreto e' affidata agli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal
prefetto.