Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio
nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente
a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero
dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato
provvisorio che consentira' di continuare ad assolvere la funzione di
consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari
o dipendenti.
2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono
conseguire il certificato di formazione professionale di cui
all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalita' ed
entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
di salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Bersani, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri
Bianco, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto