Art. 12. 
                              Verifica 
 
  1. Entro il 31  dicembre  2000  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale procede ad una  verifica,  con  le  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate dal presente decreto legislativo,  con  particolare  riguardo
alle previsioni dell'articolo  3,  comma  2,  in  materia  di  lavoro
supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle  misure   di   incentivazione   introdotte,   anche   ai   fini
dell'eventuale esercizio  del  potere  legislativo  delegato  di  cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 
 
                               CIAMPI 
    

                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Toia,  Ministro  per  le  politiche
                                  comunitarie
                                  Salvi,  Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  Dini, Ministro degli  affari esteri
                                  Diliberto, Ministro della giustizia
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Balbo,   Ministro   per   le   pari
                                  opportunita'
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica

    
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per quanto riguarda la legge 5 febbraio 1999, n.  25,
          vedi le note  alle  premesse.  L'art.  1,  comma  4,  della
          succitata legge cosi' recita: 
              "4. Entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con  la
          procedura  indicata  nei  commi   2   e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1".