Art. 11 Approvazione europea dei materiali 1. L'approvazione europea dei materiali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), e' rilasciata, a richiesta di uno o piu' fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 12, specificamente designato per questo compito. L'organismo notificato definisce, effettua e fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformita' dei tipi di materiale con i corrispondenti requisiti stabiliti dal presente decreto. 2. Prima di rilasciare un'approvazione europea dei materiali, l'organismo notificato ne informa gli Stati membri dell'unione europea e la Commissione europea e comunica loro gli elementi pertinenti. 3. L'organismo notificato rilascia l'approvazione europea dei materiali tenendo conto, se del caso, del parere del Comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE e delle osservazioni presentate. 4. Una copia dell'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione e' trasmessa agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati e alla Commissione europea. 5. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione, conformi alle approvazioni europee dei materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali enunciati nell'allegato I. 6. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione revoca tale approvazione qualora constati che la stessa non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorche' il tipo di materiale e' contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli Stati membri, dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione. 7. Per certificare la conformita' ai requisiti stabiliti dal presente decreto dei materiali gia' riconosciuti di uso sicuro alla data di entrata in vigore dello stesso, l'organismo notificato tiene conto della documentazione tecnica esistente.
Nota all'art. 11: - Per l'art. 5 della direttiva 83/189/CEE, vedi in note all'art. 6.