Art. 11 
                 Approvazione europea dei materiali 
 
  1. L'approvazione europea dei  materiali  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera p),  e'  rilasciata,  a  richiesta  di  uno  o  piu'
fabbricanti di materiali  o  attrezzature,  da  uno  degli  organismi
notificati di  cui  all'articolo  12,  specificamente  designato  per
questo compito.  L'organismo  notificato  definisce,  effettua  e  fa
effettuare gli esami e le prove per certificare  la  conformita'  dei
tipi di  materiale  con  i  corrispondenti  requisiti  stabiliti  dal
presente decreto. 
  2. Prima  di  rilasciare  un'approvazione  europea  dei  materiali,
l'organismo  notificato  ne  informa  gli  Stati  membri  dell'unione
europea e  la  Commissione  europea  e  comunica  loro  gli  elementi
pertinenti. 
  3.  L'organismo  notificato  rilascia  l'approvazione  europea  dei
materiali tenendo  conto,  se  del  caso,  del  parere  del  Comitato
istituito  dall'articolo  5  della  direttiva  83/189/CEE   e   delle
osservazioni presentate. 
  4.  Una  copia  dell'approvazione   europea   dei   materiali   per
attrezzature a pressione e' trasmessa agli Stati  membri  dell'Unione
europea, agli altri organismi notificati e alla Commissione europea. 
  5. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a
pressione, conformi alle approvazioni europee  dei  materiali  i  cui
riferimenti sono stati  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  delle
Comunita' europee, sono ritenuti  conformi  ai  requisiti  essenziali
enunciati nell'allegato I. 
  6. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione  europea
dei materiali per attrezzature a pressione revoca  tale  approvazione
qualora constati che la stessa non avrebbe dovuto essere rilasciata o
allorche'  il  tipo  di  materiale  e'  contemplato  da   una   norma
armonizzata.  Esso   informa   immediatamente   gli   Stati   membri,
dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la  Commissione
europea di ogni revoca di approvazione. 
  7. Per  certificare  la  conformita'  ai  requisiti  stabiliti  dal
presente decreto dei materiali gia' riconosciuti di uso  sicuro  alla
data di entrata in vigore dello stesso, l'organismo notificato  tiene
conto della documentazione tecnica esistente. 
 
          Nota all'art. 11:
              - Per l'art. 5 della direttiva 83/189/CEE, vedi in note
          all'art. 6.