Art. 12 
                        Organismi notificati 
 
  1. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
notifica  alla  Commissione  europea  ed  agli  altri  Stati   membri
dell'Unione Europea gli organismi abilitati ad espletare le procedure
di cui agli articoli 10 e 11 e svolgere i  compiti  specifici  per  i
quali sono stati abilitati, nonche' i numeri di  identificazione  che
sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. 
  2. La designazione degli organismi da notificare  viene  effettuata
dal Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  nel
rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV  e  secondo  le  linee
guida   che   saranno   determinate   con   decreto   del    Ministro
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   sentito   il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro  il
termine di novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, tenendo anche conto dei seguenti criteri: 
a) capacita' di copertura operativa sul territorio nazionale; 
b) partecipazione ad attivita' di studio, anche  internazionali,  nel
   campo della normazione del  coordinamento  tecnico  nelle  materie
   coperte dalla designazione. 
  3. Qualora sia constatato che l'organismo notificato  non  soddisfa
piu' i criteri previsti al comma 2, il Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di  designazione
informandone immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri
dell'Unione europea.