Art. 12 Organismi notificati 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione Europea gli organismi abilitati ad espletare le procedure di cui agli articoli 10 e 11 e svolgere i compiti specifici per i quali sono stati abilitati, nonche' i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. 2. La designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo anche conto dei seguenti criteri: a) capacita' di copertura operativa sul territorio nazionale; b) partecipazione ad attivita' di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione. 3. Qualora sia constatato che l'organismo notificato non soddisfa piu' i criteri previsti al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di designazione informandone immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.