Art. 13 
                     Entita' terze riconosciute 
 
  1. I compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I  possono
essere svolti da soggetti, diversi dagli organismi notificati di  cui
all'articolo   12,   appositamente   riconosciuti    dal    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione  dei
criteri indicati nell'allegato IV. 
  2. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
comunica alla Commissione europea e  agli  Stati  membri  dell'Unione
europea un elenco dei soggetti  riconosciuti  a  norma  del  presente
articolo. 
  3. I  soggetti  che  soddisfano  i  criteri  previsti  dalle  norme
armonizzate pertinenti sono considerati rispondenti ai criteri di cui
all'allegato IV. 
  4. La notifica di un soggetto riconosciuto  a  norma  del  presente
articolo viene revocata qualora si constati  che  esso  non  soddisfa
piu' i criteri di cui all'allegato IV. 
  5. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
informa immediatamente la Commissione  europea  e  gli  Stati  membri
dell'Unione europea di ogni revoca di autorizzazione.