Art. 14 Ispettorati degli utilizzatori 1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o di insiemi, la cui conformita' ai requisiti essenziali sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori stessi, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. L'ispettorato degli utilizzatori opera esclusivamente con riferimento ad attrezzature a pressione o insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui l'ispettorato fa parte. 3. Le procedure applicabili per la valutazione della conformita' ad opera dell'ispettorato degli utilizzatori sono i moduli A1, C1, F e G, descritti nell'allegato III. 4. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita' e' valutata a norma del presente articolo non recano la marcatura CE. 5. L'ispettorato degli utilizzatori e' designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V, previo accertamento che il gruppo di cui esso fa parte applichi una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, di fabbricazione, di controllo, di manutenzione e di uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea i nomi degli ispettorati degli utilizzatori designati, i compiti per i quali sono stati designati, nonche', per ciascuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5. 7. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato constati che un ispettorato degli utilizzatori non soddisfa piu' i criteri di cui al comma 5 revoca la designazione, dandone comunicazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea. 8. Nel caso in cui sia stato designato un ispettorato degli utilizzatori, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformita' e' stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro dell'Unione europea.