Art. 14 
                   Ispettorati degli utilizzatori 
 
  1. In deroga alle disposizioni relative  ai  compiti  svolti  dagli
organismi notificati, sono consentite  la  commercializzazione  e  la
messa in servizio, da parte degli  utilizzatori,  di  attrezzature  a
pressione o di insiemi, la cui conformita'  ai  requisiti  essenziali
sia stata valutata  da  un  ispettorato  degli  utilizzatori  stessi,
secondo quanto disposto dal presente articolo. 
  2.  L'ispettorato  degli  utilizzatori  opera  esclusivamente   con
riferimento ad attrezzature a pressione  o  insiemi  impiegati  negli
impianti gestiti dal  gruppo  industriale  di  cui  l'ispettorato  fa
parte. 
  3. Le procedure applicabili per la valutazione della conformita' ad
opera dell'ispettorato degli utilizzatori sono i moduli A1, C1,  F  e
G, descritti nell'allegato III. 
  4. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita'  e'
valutata a norma del presente articolo non recano la marcatura CE. 
  5. L'ispettorato degli  utilizzatori  e'  designato  dal  Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  sulla  base  dei
criteri stabiliti nell'allegato V, previo accertamento che il  gruppo
di cui esso fa parte applichi una politica comune  di  sicurezza  per
quanto  riguarda  le  specifiche  tecniche   di   progettazione,   di
fabbricazione,  di  controllo,  di  manutenzione  e  di   uso   delle
attrezzature a pressione e degli insiemi. 
  6. Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  dell'artigianato
comunica alla Commissione europea e  agli  Stati  membri  dell'Unione
europea i nomi degli  ispettorati  degli  utilizzatori  designati,  i
compiti per i quali sono stati designati, nonche',  per  ciascuno  di
essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni  di  cui
ai commi 2 e 5. 
  7.   Qualora   il   Ministero   dell'industria,    del    commercio
dell'artigianato constati che un ispettorato degli  utilizzatori  non
soddisfa piu' i criteri di cui al comma  5  revoca  la  designazione,
dandone comunicazione alla Commissione europea e  agli  Stati  membri
dell'Unione europea. 
  8. Nel caso  in  cui  sia  stato  designato  un  ispettorato  degli
utilizzatori, sono consentite la commercializzazione e  la  messa  in
servizio,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformita'
e' stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori  designato  da
un altro Stato membro dell'Unione europea.