Art. 15 
                            Marcatura CE 
 
  1. La marcatura CE e'  costituita  dalle  iniziali  CE  secondo  il
simbolo grafico il cui modello figura nell'allegato VI. La  marcatura
CE  e'  seguita  dal  numero  distintivo  dell'organismo   notificato
implicato nella fase di controllo della produzione. 
  2. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, facilmente
leggibile e indelebile  su  ogni  attrezzatura  a  pressione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, o insieme di cui all'articolo  3,  comma  2,
completi o in uno stato che consenta la verifica finale descritta  al
punto 3.2 dell'allegato I. 
  3. Non e' necessario apporre la  marcatura  CE  su  ciascuna  delle
singole attrezzature a pressione che compongono  un  insieme  di  cui
all'articolo 3, comma 2. Le singole attrezzature a pressione  recanti
gia' la marcatura CE all'atto della loro incorporazione  nell'insieme
conservano tale marcatura. 
  4.  Qualora  l'attrezzatura   a   pressione   o   l'insieme   siano
disciplinati da  altre  norme  relative  ad  aspetti  diversi  e  che
prevedono  l'apposizione  della  marcatura  CE,  questa  indica   che
l'attrezzatura o  l'insieme  si  presumono  conformi  a  tali  norme.
Tuttavia,  qualora  sia  lasciata  al  fabbricante  la  facolta'   di
scegliere il regime da applicare durante un periodo  transitorio,  la
marcatura CE indica soltanto la conformita' alle norme applicate  dal
fabbricante.  In  tal  caso,  i  riferimenti  normativi  delle  norme
applicate devono essere riportati nei documenti, nelle  avvertenze  o
nei fogli d'istruzione che  devono  accompagnare  le  altrezzature  a
pressione o l'insieme. 
  5. E' vietato  apporre  sulle  attrezzature  a  pressione  e  sugli
insiemi marcature che possano indurre in  errore  i  terzi  circa  il
significato  ed  il  simbolo  grafico  della  marcatura   CE.   Sulle
attrezzature a pressione e sugli insiemi  puo'  essere  apposto  ogni
altro  marchio  purche'  esso  non  limiti  la   visibilita'   e   la
leggibilita' della marcatura CE.