Art. 16 
        Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE 
 
  1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui  all'articolo  8,
qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
accerti  l'apposizione  della  marcatura  CE  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 15, ingiunge al fabbricante o al suo
mandatario stabilito nel  territorio  comunitario  di  conformare  il
prodotto alle disposizioni stesse  e  di  far  cessare  l'infrazione,
fissando un congruo termine per l'adempimento. 
  2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma  1,  il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il
divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o  ne
dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante: o del
suo  mandatario  stabilito   nel   territorio   comunitario   o   del
responsabile dell'immissione del prodotto  sul  mercato  comunitario,
informando la Commissione europea  e  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea.