Art. 16 Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE 1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerti l'apposizione della marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, ingiunge al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di far cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. 2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o ne dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante: o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.