Art. 17 
Cooperazione con la  Commissione  europea  e  con  gli  Stati  membri
                         dell'Unione europea 
 
  1.  Nell'esercizio  delle  competenze  attribuitegli  dal  presente
decreto,   il   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato  adotta  ogni  misura   idonea   a   migliorare   la
cooperazione  con  le  autorita'  competenti   degli   Stati   membri
dell'Unione europea e fornisce altresi' alla  Commissione  europea  i
dati che gli sono richiesti.