Art. 18 
                              Sanzioni 
 
  1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e  commercializza
o cede a qualsiasi titolo attrezzature  a  pressione  o  insiemi  non
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui  all'allegato  I
ovvero il cui tipo non  sia  stato  sottoposto  alle  valutazioni  di
conformita' previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle
diverse categorie e' punito: 
a) se trattasi di attrezzature o  insiemi  di  categoria  I,  con  la
   sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire
   quindici milioni a lire novanta milioni; 
b) se trattasi  di  attrezzature  o  insiemi  di  categoria  II,  con
   l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni
   a lire trenta milioni; 
c) se trattasi di  attrezzature  o  insiemi  di  categoria  III,  con
   l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da  lire  diciotto
   milioni a lire trenta milioni; 
d) se trattasi  di  attrezzature  o  insiemi  di  categoria  IV,  con
   l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da lire diciotto
   milioni a lire trenta milioni. 
  2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla  meta'
se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della  marcatura  CE
di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui
all'allegato VII. 
  3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi
preposti al controllo del rispetto delle norme  di  cui  al  presente
decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 
  4. Agli effetti delle norme penali, le persone  che  effettuano  le
attivita' previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di
controllo autorizzati di cui agli articoli 12  e  13  si  considerano
incaricate di un pubblico servizio. 
  5. Per l'applicazione delle sanzioni  amministrative  previste  dal
presente articolo e'  competente  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.