Art. 2 
   Condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio 
 
  1. Possono essere immessi  sul  mercato  e  messi  in  servizio  le
attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo  1,  comma
1, conformi alle disposizioni del presente  decreto  e  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I,  purche',  debitamente  installati,
mantenuti  in  efficienza  e  utilizzati  conformemente   alla   loro
destinazione, non  pregiudichino  la  salute  e  la  sicurezza  delle
persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni. 
  2. In occasione di fiere, di esposizioni,  di  dimostrazioni  o  di
analoghe manifestazioni pubbliche e' consentita la  presentazione  di
attrezzature a pressione o di insiemi di cui all'articolo 1, comma 1,
che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche'
un apposito cartello visibile indichi chiaramente la non conformita',
nonche' l'impossibilita' di acquistare tali  attrezzature  o  insiemi
prima che siano resi conformi dal fabbricante o  dal  suo  mandatario
stabilito  nel  territorio   comunitario.   Il   responsabile   della
presentazione  deve  presentare  all'autorita'  pubblica  preposta  a
rilasciare  l'autorizzazione   alle   suddette   manifestazioni   una
relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le  adeguate
misure adottate per garantire la sicurezza delle persone.