Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio 1. Possono essere immessi sul mercato e messi in servizio le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni del presente decreto e ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purche', debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni. 2. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o di analoghe manifestazioni pubbliche e' consentita la presentazione di attrezzature a pressione o di insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un apposito cartello visibile indichi chiaramente la non conformita', nonche' l'impossibilita' di acquistare tali attrezzature o insiemi prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Il responsabile della presentazione deve presentare all'autorita' pubblica preposta a rilasciare l'autorizzazione alle suddette manifestazioni una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le adeguate misure adottate per garantire la sicurezza delle persone.