Art. 21 
                               Tariffe 
 
  1.  Le  spese  relative  alle  procedure  finalizzate  al  rilascio
dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell'articolo 11, le
spese  connesse  al  riconoscimento  delle  entita'  terze   di   cui
all'articolo 13 e i controlli sulle medesime e le spese relative alla
designazione   degli   ispettorati   degli   utilizzatori   a   norma
dell'articolo 14, nonche' i controlli sugli stessi, sono a carico dei
richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative
modalita' di riscossione.