Art. 22 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino al 29 maggio 2002  e'  ammessa  la  commercializzazione  di
attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla normativa vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
Per tali attrezzature e insiemi e' consentita la  messa  in  servizio
anche successivamente alla predetta data. 
  2. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
puo' autorizzare, entro il termine del 29 maggio 2002,  la  messa  in
servizio di attrezzature a pressione provenienti da uno Stato  membro
dell'Unione  europea  o  da  uno  Stato  facente  parte  dell'Accordo
istitutivo dello Spazio economico europeo, che risultino  conformi  a
una norma o a una regolamentazione tecnica in uso presso uno di  tali
Stati  e  che  assicurino,  comunque,   un   livello   di   sicurezza
riconosciuto equivalente a quello previsto dalla normativa in  vigore
in Italia. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano  di
avere  efficacia  le  norme  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale  5  marzo  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  6  giugno  1981,  serie
generale, n. 154. 
  4.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  31  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per quanto attiene  le  competenze
dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici. 
 
          Nota all'art. 22:
              -  L'art. 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, cosi' recita:
              "Art.  31  (Agenzia  per  le  normative  ed i controlli
          tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i
          controlli  tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli
          8 e 9.
              2.  Spettano  all'agenzia  le  competenze  inerenti  ai
          controlli  di  conformita' delle macchine, degli impianti e
          di  prodotti  nelle  materie  di  spettanza  del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e degli
          enti   pubblici   da   esso   vigilati.   Spetta,  inoltre,
          all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
          sugli  organismi  di accreditamento dei sistemi di qualita'
          aziendale e dei prodotti.
              3.  Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle
          normative  tecniche  e degli standard per la certificazione
          dei  prodotti  nelle  materie  indicate al comma 2, ai fini
          della loro approvazione ministeriale.
              4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
                a) rilasciare  i titoli di abilitazione all'esercizio
          dei servizi radioelettrici:
                b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e
          procedure  di  omologazione:  accreditare  i  laboratori di
          prova   e   rilasciare   le  autorizzazioni  ad  effettuare
          collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
              5.  Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
          l'agenzia  puo'  stipulare  convenzioni  con  le regioni ed
          avvalersi,  oltre  che degli uffici territoriali di governo
          di  cui  all'articolo  11,  degli  uffici  delle  camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
          di apposita convenzione.
              6.   Sono   soppresse   le   strutture   del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministero  delle  comunicazioni  che  svolgono le attivita'
          demandate  all'agenzia. Il relativo personale e le relative
          risorse sono assegnati all'agenzia".