Art. 22 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino al 29 maggio 2002 e' ammessa la commercializzazione di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tali attrezzature e insiemi e' consentita la messa in servizio anche successivamente alla predetta data. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare, entro il termine del 29 maggio 2002, la messa in servizio di attrezzature a pressione provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato facente parte dell'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che risultino conformi a una norma o a una regolamentazione tecnica in uso presso uno di tali Stati e che assicurino, comunque, un livello di sicurezza riconosciuto equivalente a quello previsto dalla normativa in vigore in Italia. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1981, serie generale, n. 154. 4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per quanto attiene le competenze dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.
Nota all'art. 22: - L'art. 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' recita: "Art. 31 (Agenzia per le normative ed i controlli tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti. 3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale. 4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia: a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici: b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione: accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni. 5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle comunicazioni che svolgono le attivita' demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia".