Art. 5 
                     Presunzione di conformita' 
 
  1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto  le
attrezzature a pressione e gli insiemi muniti della marcatura  CE  di
cui all'articolo 15 e della dichiarazione CE di  conformita'  di  cui
all'allegato VII. 
 
  2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi  conformi  alle  norme
nazionali che recepiscono le norme  armonizzate,  i  cui  riferimenti
sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
europee, sono  ritenuti  conformi  ai  requisiti  essenziali  di  cui
all'articolo  3.  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana i  riferimenti  delle  norme  nazionali  di
ricezione delle norme armonizzate. 
  3. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n.
317, adottano le  procedure  necessarie  per  consentire  alle  parti
sociali la  partecipazione,  a  livello  nazionale,  al  processo  di
elaborazione delle norme armonizzate e al successivo controllo. 
 
          Nota all'art. 5:
              -  La  legge  21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione
          della  direttiva  n.  83/189/CEE  relativa  alla  procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche".