Art. 6 Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche 1. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritenga che le norme di cui all'articolo 5, comma 2, non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, interpella il Comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, esponendone i motivi, e adotta i provvedimenti conseguenti alla conclusione della procedura indicata dalla citata direttiva.
Nota all'art. 6: - L'art. 5 della direttiva 83/189/CEE, pubblicata in GUCE n. L. 109 del 26 aprile 1983, cosi' recita: "Art. 5. - E' istituito un Comitato permanente composto da rappresentati designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno".