Art. 6 
          Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche 
 
  1.  Qualora  il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato ritenga che le norme di cui all'articolo 5, comma 2,
non  soddisfino  completamente  i   requisiti   essenziali   di   cui
all'articolo  3,  interpella   il   Comitato   permanente   istituito
dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, esponendone i  motivi,  e
adotta i provvedimenti conseguenti alla conclusione  della  procedura
indicata dalla citata direttiva. 
 
          Nota all'art. 6:
              -  L'art.  5  della direttiva 83/189/CEE, pubblicata in
          GUCE n. L. 109 del 26 aprile 1983, cosi' recita:
              "Art. 5. - E' istituito un Comitato permanente composto
          da  rappresentati  designati dagli Stati membri che possono
          farsi  assistere da esperti o consulenti e presieduto da un
          rappresentante della Commissione. Il Comitato stabilisce il
          proprio regolamento interno".