Art. 7 Comitato "attrezzature a pressione" 1. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di fondati motivi di sicurezza, ritenga che ad un'attrezzatura a pressione o ad una famiglia di attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero che ad un insieme o ad una famiglia di insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero che un'attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione debbano essere classificate in deroga alle disposizioni dell'allegato II in un'altra categoria, puo' richiedere l'intervento della Commissione europea perche' attivi la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 97/23/CE. 2. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui all'articolo 7 della direttiva 97/23/CE e' assicurata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 7: - Per la direttiva 97/23/CE, vedi in note alle premesse. L'art. 7, paragrafi 2 e 3, cosi' recitano: "2. La Commissione e' assistita da un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, in prosieguo denominato "comitato". Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare a norma del paragrafo l. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo, se del caso, ad una votazione. Il parere e' iscritto a verbale; ciascuno Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel suddetto verbale. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal comitaro. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere".