Art. 7 
                 Comitato "attrezzature a pressione" 
 
  1.  Qualora  il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, sulla base di fondati motivi di sicurezza,  ritenga
che ad un'attrezzatura a pressione o ad una famiglia di  attrezzature
a pressione di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere  applicate
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  1,  ovvero  che  ad  un
insieme o ad una famiglia di insiemi di cui all'articolo 3, comma  3,
debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
2,  ovvero  che  un'attrezzatura  a  pressione  o  una  famiglia   di
attrezzature a pressione debbano essere classificate in  deroga  alle
disposizioni dell'allegato II in un'altra categoria, puo'  richiedere
l'intervento della Commissione europea perche' attivi la procedura di
cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 97/23/CE. 
  2. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui
all'articolo 7 della direttiva 97/23/CE e' assicurata  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
          Nota all'art. 7:
              -   Per  la  direttiva  97/23/CE,  vedi  in  note  alle
          premesse. L'art. 7, paragrafi 2 e 3, cosi' recitano:
              "2.   La   Commissione  e'  assistita  da  un  comitato
          permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati
          membri e presieduto da un rappresentante della Commissione,
          in prosieguo denominato "comitato".
              Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
              3.  Il  rappresentante  della  Commissione sottopone al
          comitato  un  progetto delle misure da adottare a norma del
          paragrafo l. Il comitato esprime il suo parere sul progetto
          entro  un  termine  che  il  presidente  puo'  stabilire in
          funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo,
          se del caso, ad una votazione.
              Il  parere e' iscritto a verbale; ciascuno Stato membro
          ha  inoltre  il  diritto  di  chiedere che la sua posizione
          figuri nel suddetto verbale.
              La  Commissione  tiene  nella massima considerazione il
          parere  espresso  dal comitaro. Essa lo informa del modo in
          cui ha tenuto conto del suo parere".