Art. 8 Controllo del mercato e clausola di salvaguardia 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, il controllo della conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, gia' immessi sul mercato muniti della marcatura CE, e' operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni nei controlli. 2. Qualora venga constatato che un'attrezzatura a pressione o un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, muniti della marcatura CE e utilizzati in conformita' della propria destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, indicando i mezzi di ricorso e i tempi entro cui e' possibile ricorrere. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea della decisione adottata, precisando in particolare se il provvedimento e' motivato da: a) mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) non corretta o carente applicazione delle norme di cui all'articolo 5, comma 2; c) carenza in un'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione di cui all'articolo 11. 4. A seguito della conclusione della procedura avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 97/23/CE i provvedimenti di cui al comma 2 sono definitivamente confermati, modificati o revocati. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 4 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli organi di vigilanza. 6. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle attrezzature e degli insiemi ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
Nota all'art. 8: - Per la direttiva 97/23/CE, vedi in note alle premesse. L'art. 6 cosi' recita: "Art. 6 (Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche). - Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza. Tenuto conto del parere del suddetto comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2".