Art. 8 
          Controllo del mercato e clausola di salvaguardia 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  22,  il  controllo
della conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 1, comma
1, gia' immessi sul mercato muniti della marcatura CE, e' operato dal
Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso  i  propri
organi ispettivi in coordinamento permanente  tra  loro  al  fine  di
evitare duplicazioni nei controlli. 
  2. Qualora venga constatato che un'attrezzatura a  pressione  o  un
insieme di cui all'articolo 1, comma 1, muniti della marcatura  CE  e
utilizzati in conformita' della propria  destinazione,  rischiano  di
pregiudicare la sicurezza delle persone o degli animali  domestici  o
la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,   previa   verifica   dell'esistenza   dei   rischi
segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di
utilizzazione,    con    provvedimento    motivato    e    notificato
all'interessato, indicando i mezzi di ricorso e i tempi entro cui  e'
possibile ricorrere. 
  3. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
informa  immediatamente  la  Commissione  europea   della   decisione
adottata, precisando in particolare se il provvedimento  e'  motivato
da: 
a) mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; 
b) non  corretta  o  carente  applicazione   delle   norme   di   cui
   all'articolo 5, comma 2; 
c) carenza in un'approvazione europea dei materiali per  attrezzature
   a pressione di cui all'articolo 11. 
  4. A  seguito  della  conclusione  della  procedura  avviata  dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 97/23/CE
i provvedimenti di cui al comma 2  sono  definitivamente  confermati,
modificati o revocati. 
  5. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
comunica i provvedimenti adottati  ai  sensi  dei  commi  2  e  4  al
Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  e  agli  organi  di
vigilanza. 
  6. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato  delle  attrezzature  e
degli insiemi ai sensi  del  presente  articolo  sono  a  carico  del
fabbricante  o  del   suo   mandatario   stabilito   nel   territorio
comunitario. 
 
          Nota all'art. 8:
              -   Per  la  direttiva  97/23/CE,  vedi  in  note  alle
          premesse. L'art. 6 cosi' recita:
              "Art.  6  (Comitato  per  le  norme  e regolamentazioni
          tecniche). - Se uno Stato membro o la Commissione ritengono
          che  le  norme  di  cui  all'articolo  5,  paragrafo  2 non
          soddisfino  completamente  i  requisiti  essenziali  di cui
          all'articolo   3,   lo   Stato   membro  interessato  o  la
          Commissione  interpellano  il comitato permanente istituito
          dall'articolo  5  della  direttiva  83/189/CEE, esponendo i
          loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.
              Tenuto  conto  del  parere  del  suddetto  comitato, la
          Commissione  notifica  agli  Stati  membri  se  le norme in
          questione devono essere ritirate o meno dalle pubblicazioni
          di cui all'articolo 5, paragrafo 2".