Art. 9 
           Classificazione delle attrezzature a pressione 
 
  1. Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono
classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo  criteri
di rischio crescente. 
  2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, i  fluidi  sono
suddivisi nei seguenti due gruppi: 
a) gruppo 1: comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi  si
   intendono le sostanze o i preparati definiti all'articolo 2, comma
   2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997   n.   52,   come
   "esplosivi",     "estremamente     inflammabili",      "facilmente
   infiammabili",  "infiammabili  (quando  la   temperatura   massima
   ammissibile e' superiore al punto di infiammabilita'),  "altamente
   tossici", "tossici", "comburenti"; 
b) gruppo 2: comprende tutti  gli  altri  fluidi  non  elencati  alla
   lettera a). 
  3.  Allorche'  un  recipiente  e'  costituito  da  piu'  camere  e'
classificato nella categoria piu' elevata di ciascuna  delle  singole
camere. Allorche' una camera contiene piu' fluidi e' classificato  in
base al fluido che comporta la categoria piu' elevata. 
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca:
          "Attuazione    della    direttiva   92/32/CEE   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose". L'art. 2, comma 2, cosi' recita:
              "2.  Ai  sensi  del  presente  decreto sono considerati
          pericolosi le sostanze ed i preparati:
                a) esplosivi:  le  sostanze  ed  i  preparati solidi,
          liquidi,  pastosi  o  gelatinosi  che, anche senza l'azione
          dell'ossigeno  atmosferico,  possono provocare una reazione
          esotermica   con   rapida  formazione  di  gas  e  che,  in
          determinate   condizioni  di  prova,  detonano,  deflagrano
          rapidamente  o  esplodono  in  seguito  a  riscaldamento in
          condizione di parziale contenimento;
                b) comburenti:  le  sostanze  ed  i  preparati  che a
          contatto  con  altre sostanze, soprattutto se infiammabili,
          provocano una forte reazione esotermica;
                c) estremamente   infiammabili:   le  sostanze  ed  i
          preparati   liquidi   con   il   punto  di  infiammabilita'
          estremamente  basso  ed  un punto di ebollizione basso e le
          sostanze  ed  i  preparati  gassosi  che  a  temperatura  e
          pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;
                d) facilmente infiammabili:
                  1)  le  sostanze ed i preparati che, a contatto con
          l'aria,  a temperatura ambiente e senza apporto di energia,
          possono   subire   innalzamenti   termici   e   da   ultimo
          infiammarsi;
                  2)  le  sostanze  ed i preparati solidi che possono
          facilmente  infiammarsi  dopo  un  breve  contatto  con una
          sorgente  di  accensione  e  che  continuano a bruciare o a
          consumarsi   anche  dopo  il  distacco  della  sorgente  di
          accensione:
                  3)  le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto
          d'infiammabilita' e' molto basso;
                  4)  le  sostanze ed i preparati che, a contatto con
          l'acqua   o  l'aria  umida,  sprigionano  gas  estremamente
          infiammabili in quantita' pericolose;
                e) infiammabili:  le  sostanze ed i preparati liquidi
          con un basso punto di infiammabilita';
                f)  molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in
          caso  di  inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in
          piccolissime   quantita',   possono  essere  letali  oppure
          provocare lesioni acute o croniche;
                g) tossici:  le  sostanze ed i preparati che, in caso
          di   inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  in
          piccole  quantita',  possono essere letali oppure provocare
          lesioni acute o croniche;
                h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di
          inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  possono
          essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
                i)  corrosivi:  le  sostanze  ed  i  preparati che, a
          contato  con  i tessuti vivi, possono esercitare su di essi
          un'azione distruttiva;
                l)   irritanti:   le  sostanze  ed  i  preparati  non
          corrosivi,  il  cui contatto diretto, prolungato o ripetuto
          con  la  pelle  o  le  mucose  puo'  provocare una reazione
          infiammatoria;
                m)  sensibilizzanti:  le sostanze ed i preparati che,
          per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad
          una   reazione   di   ipersensibilizzazione   per  cui  una
          successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce
          reazioni avverse caratteristiche;
                n)  cancerogeni:  le sostanze ed i preparati che, per
          inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  possono
          provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
                o) mutageni:  le  sostanze  ed  i  preparati che, per
          inalazione,  ingestione  o  assorbimento  cutaneo,  possono
          produrre   difetti   genetici  ereditari  o  aumentarne  la
          frequenza;
                p) tossici  per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed
          i  preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento
          cutaneo, possono provocare o rendere piu' frequenti effetti
          nocivi  non  ereditari  nella  prole o danni a carico della
          funzione   o   delle   capacita'  riproduttive  maschili  o
          femminili;
                q) pericolosi   per  l'ambiente:  le  sostanze  ed  i
          preparati   che,   qualora   si  diffondano  nell'ambiente,
          presentano  o possono presentare rischi immediati differiti
          per una o piu' delle componenti ambientali".