IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Vista   la   legge   29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
"riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura"   e,   in   particolare   a  l'articolo  22,  modificato
dall'articolo  3-quater  del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito,  con  modifiche,  con  legge  15  novembre  1995, n. 480,
concernente  le  camere  iscritte  nell'albo tenuto presso la sezione
separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere;
  Sentiti    il    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e l'Unioncamere;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, con cui e'
stato  adottato  il "regolamento recante norme per l'istituzione e la
disciplina  dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere
in Italia";
  Ritenuto    di    modificare    detto   regolamento,   sulla   base
dell'esperienza  avuta  nella sua applicazione, e di sostituirlo, per
chiarezza espositiva, con altro regolamento;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva  per gli atti normativi del 20 settembre 1999, n.
176/99;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma   dell'articolo  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.  400,
effettuato con nota dell'8 ottobre 1999, protocollo n. 36094;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
   Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia

  1. L'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia
(di  seguito: albo, camera) istituito ai sensi dell'articolo 22 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 3-quater del
decreto-legge   del  18  settembre  1995,  n.  381,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, tenuto presso la
sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 dicembre
1985,  n.  947,  contiene le informazioni, comunicabili a chiunque ne
faccia richiesta, su:
    denominazione;
    data di costituzione;
    sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione;
    data di iscrizione all'albo;
    data  di  estinzione  della  camera  o  di revoca dell'iscrizione
all'albo;
    nominativi e funzioni degli amministratori;
    servizi alle imprese.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  concernente
          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  ed  agricoltura", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  11 gennaio  1994,  n.  7.  Si  riporta  il testo
          dell'art. 22:
              "Art. 22 (Uso della denominazione camera di commercio).
          -  1.  Oltre  agli  enti disciplinati dalla presente legge,
          possono  assumere nel territorio nazionale la denominazione
          "camera  di commercio" le associazioni cui partecipino enti
          ed  imprese  italiani  e  di altro Stato riconosciuto dallo
          Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non
          abbiano  riportato  condanne  per  reati  punibili  con  la
          reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano
          in  possesso  di benestare della rappresentanza diplomatica
          dello   Stato   di   appartenenza  e  abbiano  ottenuto  il
          riconoscimento  di  cui  alla  legge 1 luglio 1970, n. 518,
          ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con
          decreto   del  Ministro  del  commercio  con  l'estero,  di
          concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso
          la  sezione  separata  di  cui  all'art.  1  dello  statuto
          dell'Unioncamere,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
              2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  tutti  gli  altri  organismi che usino la
          denominazione  "camera  di  commercio"  e che non risultino
          disciplinati  dalla  presente legge sono tenuti a mutare la
          propria  denominazione. In caso di inosservanza, si applica
          una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire
          cinque  milioni  ad  un  massimo  di  lire dieci milioni e,
          previa  diffida  a provvedere al mutamento di denominazione
          nei  successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede
          con  decreto  del presidente del tribunale territorialmente
          competente, con oneri a carico degli amministratori".
              -  Il  decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante
          "Disposizioni  urgenti  in  materia  di finanziamento delle
          camere   di   commercio",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 settembre  1995,  n. 218. Si riporta il testo
          dell'art. 3-quater:
              "Art.  3-quater.  -  1.  Al  comma 1 dell'art. 22 della
          legge  29 dicembre 1993, n. 580, le parole "siano iscritti"
          sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritte".
              2.  Il  termine previsto dal comma 2 dell'art. 22 della
          legge  29 dicembre 1993, n. 580, e' nuovamente stabilito al
          30 giugno 1996".
              - La legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del
          decreto-legge  18 settembre  1995, n. 381, sopra citato, e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 novembre 1995, n.
          269.
              -  Il  decreto  ministeriale  19 luglio  1996,  n. 488,
          concernente  "Regolamento recante norme per l'istituzione e
          la   disciplina   dell'albo   delle   camere  di  commercio
          italo-estere  o  estere  in  Italia",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1996, n. 222".
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  Si  riporta  il  testo del
          vigente art. 17, comma 3:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  22  della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
          citato alle note premesse.
              -  L'art. 3-quater del decreto-legge 18 settembre 1995,
          n. 381, e' citato nelle note premesse.
              -    Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          31 dicembre  1985,  n.  947,  e'  pubblicato sotto forma di
          comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  57 del 10 marzo
          1986.