Art. 2
                   Domanda di iscrizione all'albo

  1.  Le  associazioni  cui  partecipino enti e imprese italiane e di
altro  Stato  riconosciuto dallo Stato italiano presentano la domanda
di  iscrizione  all'albo  al  Ministero  del  commercio con l'estero,
direzione    generale    per    la    promozione   degli   scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese.
  2.  La denominazione "camera di commercio" puo' essere assunta dopo
l'iscrizione all'albo e deve essere abbandonata se l'iscrizione viene
successivamente revocata.
  3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) atto  costitutivo  e  statuto  in  copia autenticata con specifica
   menzione   dell'eventuale   statuizione  relativa  al  divieto  di
   distribuire,  anche  in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
   nonche'    fondi,    riserve    o   capitale   durante   la   vita
   dell'associazione;
b) nominativi  dei soci, in elenco firmato dal legale rappresentante,
   con  specifica  menzione  degli  enti e delle imprese iscritte nel
   registro  delle  imprese presso le camere di commercio, industria,
   artigianato ed agricoltura;
c) nominativi  di  coloro  che  compongono  gli  organi statutari, in
   elenco firmato dal legale rappresentante;
d) bilanci  e  relazioni  annuali  sulla  attivita'  programmata e su
   quella  eseguita  relativamente  almeno  ai  due anni precedenti a
   quello in cui viene domandata l'iscrizione all'albo, unitamente ai
   verbali dell'assemblea e dell'organo di controllo;
e) eventuale riconoscimento dello Stato estero.