Art. 3
                         Iscrizione all'albo

  1.  Per  l'ammissione della domanda di iscrizione all'albo e per la
conferma   dell'avvenuta   iscrizione   sono   stabiliti  i  seguenti
requisiti:
    lo   statuto   deve   prevedere  il  collegio  dei  revisori,  la
partecipazione   paritaria   dei   soci  nell'elezione  degli  organi
amministrativi,  il  principio  del  voto singolo di cui all'articolo
2532,  secondo comma, del codice civile, la sovranita' dell'assemblea
dei  soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione,  i  criteri  e  le  idonee  forme  di  pubblicita'  delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci;
    lo  statuto inoltre deve prevedere la finalita' di operare per lo
sviluppo  dei  rapporti  economicocommerciali tra l'Italia ed i Paesi
previsti statutariamente. I Paesi possono essere piu' di uno purche',
per  favorire  l'effettiva  incidenza  dell'attivita'  svolta,  siano
compresi in aree aventi omogenee caratteristiche geo-economiche;
    assenza nei confronti degli amministratori aventi la cittadinanza
italiana  di  condanne  per  reati  punibili  con  la  reclusione. Si
acquisira' d'ufficio la documentazione;
    benestare  della rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato
di  appartenenza  per  gli  amministratori aventi la cittadinanza non
italiana.
  2.  Il  Ministero del commercio con l'estero, sentiti in conferenza
di   servizi   il   Ministero   degli  affari  esteri,  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e l'Unioncamere,
decide  sulla  domanda di iscrizione all'albo valutando l'adeguatezza
dell'attivita'  programmata  ed  eseguita  per  sviluppare i rapporti
economico-commerciali  tra l'Italia ed i Paesi previsti nello statuto
dell'associazione,   tenendo  presenti  gli  indicatori  allegati  al
presente regolamento. Per consentire tale valutazione, l'associazione
deve  aver svolto attivita' in almeno due anni precedenti a quello in
cui viene chiesta l'iscrizione all'albo.
  3.  L'iscrizione non puo' essere disposta o deve essere revocata se
non  sussiste  il  possesso  anche di uno dei requisiti stabiliti nel
presente articolo.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 2532 secondo comma, del
          codice civile:
              "Art.  2532  (Assemblea).  -  Ogni  socio  ha  un voto,
          qualunque  sia  il  valore  della  quota  o il numero delle
          azioni".