Art. 3 Iscrizione all'albo 1. Per l'ammissione della domanda di iscrizione all'albo e per la conferma dell'avvenuta iscrizione sono stabiliti i seguenti requisiti: lo statuto deve prevedere il collegio dei revisori, la partecipazione paritaria dei soci nell'elezione degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci; lo statuto inoltre deve prevedere la finalita' di operare per lo sviluppo dei rapporti economicocommerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti statutariamente. I Paesi possono essere piu' di uno purche', per favorire l'effettiva incidenza dell'attivita' svolta, siano compresi in aree aventi omogenee caratteristiche geo-economiche; assenza nei confronti degli amministratori aventi la cittadinanza italiana di condanne per reati punibili con la reclusione. Si acquisira' d'ufficio la documentazione; benestare della rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza per gli amministratori aventi la cittadinanza non italiana. 2. Il Ministero del commercio con l'estero, sentiti in conferenza di servizi il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, decide sulla domanda di iscrizione all'albo valutando l'adeguatezza dell'attivita' programmata ed eseguita per sviluppare i rapporti economico-commerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti nello statuto dell'associazione, tenendo presenti gli indicatori allegati al presente regolamento. Per consentire tale valutazione, l'associazione deve aver svolto attivita' in almeno due anni precedenti a quello in cui viene chiesta l'iscrizione all'albo. 3. L'iscrizione non puo' essere disposta o deve essere revocata se non sussiste il possesso anche di uno dei requisiti stabiliti nel presente articolo.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2532 secondo comma, del codice civile: "Art. 2532 (Assemblea). - Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni".