Art. 4
                  Obblighi informativi delle camere

  1. Le camere di commercio iscritte all'albo comunicano al Ministero
del  commercio  con  l'estero  le  informazioni  utili  affinche'  il
Ministero  stesso  valuti la sussistenza del possesso dei requisiti e
eventualmente  provveda a revocare l'iscrizione. In particolare, esse
informano con comunicazione del legale rappresentante:
    entro   trenta   giorni   dalla  variazione,  sulla  sede,  sugli
amministratori,  sul  benestare  succitato, sui servizi alle imprese,
sulle modifiche statutarie (da documentare con copia autenticata);
    entro trenta giorni dalla data in cui e' stata tenuta l'assemblea
ordinaria, sui soci in regola con le quote associative al 31 dicembre
con  specifica  menzione  degli  enti  e  delle  imprese iscritte nel
registro  delle  imprese,  sul  bilancio chiuso al 31 dicembre, sulla
relazione  concernente  l'attivita'  eseguita  nell'anno  precedente,
sulla  relazione  concernente  il  programma  di attivita' per l'anno
entrante  (ai  tre documenti sono unite le deliberazioni degli organi
assembleari  e di controllo), sui nominativi di coloro che compongono
gli organi sta-tutari.