Art. 5
              Attivita' di collaborazione con le camere

  1.  Per  sviluppare le relazioni economico-commerciali italiane con
l'estero,  le  amministrazioni  pubbliche  esercitano  le funzioni di
competenza  anche  mediante  la  collaborazione  con  le  camere,  da
rendersi   su   base   convenzionale   secondo   le   forme  previste
dall'ordinamento.