Art. 3 Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso). - 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. 3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionaamento degli apparecchi misuratori fiscali"; b) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per: a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori; c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso; d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi; e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita'; f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco; g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente. 2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni. 3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibiscei predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni". 2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti e' determinata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990. 3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente"; b) nell'articolo 12, comma 1, lettera d), riguardante le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, la parola "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila"; c) nell'articolo 13, comma 1, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni: 1) nella lettera a), le parole: "il comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "l'ultimo comma"; 2) nella lettera b), all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la parola: "duecentomila" e' sostituita dalla seguente: "centomila".
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, e' citato nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: "Imposta sugli spettacoli", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 294 - supplemento ordinario n. 2. Si riporta il testo dell'art. 17 del succitato decreto: "Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma". - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1999, n. 59. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti Preambolo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2000, n. 40. Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del succitato decreto del Presidente della Repubblica: "Art. 2 (Intrattenimenti organizzati da enti societa' o associazioni). - 1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti. 2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'art. 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attivita' esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti occasionali e prestazioni accessorie attivita' da intrattenimenti". "Art. 3 (Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attivita' da intrattenimento). - 1. I soggetti che organizzano occasionalmente attivita' da intrattenimento unitamente ad attivita' soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'art. 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all'art. 17 del decreto dei Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 74-quater del succitato decreto del Presidente della Repubblica: "Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui, si trattiene nel lungo in cui si svolge la manifestazione settacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso. 4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifesiazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione. 5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. 6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera. ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972". - Il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1990 recante: "Determinazione forfettaria degli imponibili e relativa regolamentazione ai fini della liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti dall'utilizzazione di apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1990, n. 92. - Il testo vigente degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 12 (Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila. 2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento ; b) nell'art. 24, primo comma, secondo periodo, le parole "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono sostituite dalle seguenti: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie ; c) l'art. 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e' sostituito dal seguente: "Art. 53 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila. 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione. 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto ; d) l'art. 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, e' sostituito dal seguente: "Art. 76 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta. 2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. 4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette ". "Art. 13 (Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni). - 1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 4, l'ultimo comma e' abrogato; b) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila. 2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione. 6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 5 ". - Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, reca: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale".