Art. 3
  Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le
     sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
 sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti

  1.  Al  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  473, recante
revisione  delle  sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari,  sulla  produzione  e  sui  consumi, nonche' di altri tributi
indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
      "Art. 7 (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). - 1.
Al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
come  modificato  dal  decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 60,
concernente   l'imposta  sugli  intrattenimenti,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
        a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
          "Art.    32   (Sanzioni   amministrative   per   violazioni
concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche'
la  presentazione  della  dichiarazione  e  il  rilascio di titoli di
accesso).   -  1.  Per  l'omessa  fatturazione  o  annotazione  delle
operazioni  indicate  nell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la
sanzione  compresa  fra il cento e il duecento per cento dell'imposta
relativa  all'imponibile  non correttamente documentato o registrato,
con un minimo di lire un milione.
          Alla  stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto
chi   indica   nella  documentazione  o  nell'annotazione  un'imposta
inferiore a quella dovuta.
          2.   Per   l'omessa   presentazione   della   dichiarazione
prescritta  dagli  articoli  2  e  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1999,  n. 544, o per la presentazione della
stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica
la   sanzione   compresa  fra  il  cento  e  il  duecento  per  cento
dell'imposta  o  della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire
cinquecentomila.
          3.  Per  il  mancato  rilascio  dei titoli di accesso o dei
documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione
degli  stessi  per  importi  inferiori  a quelli reali, si applica la
sanzione   pari   al  cento  per  cento  dell'imposta  corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di
omesse  annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a
ciascuna  operazione  in  caso di mancato o irregolare funzionaamento
degli apparecchi misuratori fiscali";
    b) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  33  (Altre  violazioni).  - 1. Si applica la sanzione da
lire cinquecentomila a lire due milioni per:
        a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
        b)  la  mancata  o  irregolare  tenuta  o  conservazione  dei
registri e dei documenti obbligatori;
        c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della
vendita dei titoli di accesso;
        d)  la  mancata  emissione  del documento riepilogativo degli
incassi;
        e)  l'omessa  o  infedele  dichiarazione  di effettuazione di
attivita';
        f)  la  mancata  o  irregolare compilazione delle distinte di
contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
        g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo
74-quater,  comma  6,  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
        h)  l'omessa  o  infedele  comunicazione  del  numero e degli
importi  degli  abbonamenti  al concessionario di cui all'articolo 17
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
o all'ufficio delle entrate competente.
      2.  Per  l'omessa  installazione  degli  apparecchi  misuratori
fiscali  o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da
lire due milioni a lire otto milioni.
      3.  La  mancata  tempestiva  richiesta  di  intervento  per  la
manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
      4.  Al  destinatario  del  titolo di accesso o del documento di
certificazione  dei  corrispettivi  che,  a  richiesta  degli  organi
accertatori,  nel  luogo  di  effettuazione  dell'operazione  o nelle
immediate  adiacenze,  non esibiscei predetti documenti o li esibisce
con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica
la sanzione da lire centomila a lire due milioni".
  2.  Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia
di  imposta  sugli  spettacoli  -  fino  al  31 dicembre 1999, per le
violazioni  riguardanti  gli  apparecchi  da divertimento per i quali
l'imposta  sugli  intrattenimenti  e'  determinata  con  le modalita'
previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.
  3.  Competente  alla  irrogazione  delle sanzioni amministrative in
materia  di  imposta sugli intrattenimenti e' l'ufficio delle entrate
nella   cui   circoscrizione   si  trova  il  domicilio  fiscale  del
contribuente";
    b) nell'articolo 12, comma 1, lettera d), riguardante le sanzioni
relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, la
parola "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila";
    c)  nell'articolo 13, comma 1, riguardante sanzioni in materia di
imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni:
      1)  nella  lettera a), le parole: "il comma 10" sono sostituite
dalle seguenti: "l'ultimo comma";
      2) nella lettera b), all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
2  marzo  1989,  n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile  1989,  n.  144, la parola: "duecentomila" e' sostituita dalla
seguente: "centomila".
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, e'
          citato nelle note alle premesse.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640,  recante:  "Imposta  sugli  spettacoli", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1972, n.
          294  -  supplemento  ordinario  n.  2.  Si riporta il testo
          dell'art. 17 del succitato decreto:
              "Art.  17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
          le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
          cui  ad  apposita  convenzione  da  approvarsi  con proprio
          decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei
          tributi  connessi  alla  Societa'  italiana degli autori ed
          editori.
              I  tributi  riscossi  dalla  Societa' sono versati allo
          Stato  al  netto  del  compenso ad essa riconosciuto con la
          convenzione di cui al primo comma".
              - Il  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n.  60,
          recante:  "Istituzione  dell'imposta sugli intrattenimenti,
          in  attuazione  della  legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche'
          modifiche  alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 640, e al decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  relativamente al settore dello
          spettacolo,   degli   intrattenimenti  e  dei  giochi",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1999, n. 59.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre  1999,  n.  544,  recante: "Regolamento recante
          norme   per   la   semplificazione  degli  adempimenti  dei
          contribuenti  in  materia  di imposta sugli intrattenimenti
          Preambolo",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio 2000, n. 40. Si riporta il testo degli articoli
          2   e   3   del  succitato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica:
              "Art. 2 (Intrattenimenti organizzati da enti societa' o
          associazioni).   -   1.  Qualora  per  gli  intrattenimenti
          elencati  nella  tariffa allegata al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, come modificata
          dall'art.  1  del  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
          60,  organizzati  dai  soggetti di cui all'art. 3, comma 3,
          del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia
          previsto  il  pagamento  di  un corrispettivo specifico per
          l'ingresso  anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli
          di accesso a tutti gli intervenuti.
              2.  Gli stessi soggetti presentano al concessionario di
          cui  all'art.  17  del  decreto  n.  640  del  1972, ovvero
          all'ufficio  delle  entrate  competente, entro dieci giorni
          dalla  fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione
          dell'ammontare  delle  quote  e  dei contributi versati dai
          soci.
              3.  Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate
          le  specifiche  attivita'  esercitate,  rientranti  o  meno
          nell'area     di     applicazione     dell'imposta    sugli
          intrattenimenti   occasionali   e   prestazioni  accessorie
          attivita' da intrattenimenti".
              "Art.   3   (Prestazioni   occasionali   e  prestazioni
          accessorie  alle  attivita'  da  intrattenimento).  -  1. I
          soggetti   che  organizzano  occasionalmente  attivita'  da
          intrattenimento   unitamente  ad  attivita'  soggette  alla
          certificazione  dei  corrispettivi ai sensi del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1996,  n.  696,
          certificano  con  uno  dei documenti fiscali previsti dallo
          stesso    decreto    anche    i    corrispettivi   relativi
          all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie.
          I   soggetti   non   esercenti   impresa   che  organizzano
          occasionalmente  le  attivita' di cui alla tariffa allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972,
          come  modificata  dall'art. 1 del decreto legislativo n. 60
          del  1999,  producono  la  dichiarazione di cui all'art. 19
          dello   stesso  decreto  n.  640  del  1972,  anteriormente
          all'effettuazione     dell'evento     e    presentano    al
          concessionario   di   cui   all'art.  17  del  decreto  dei
          Presidente   della  Repubblica  n.  640  del  1972,  ovvero
          all'ufficio  delle  entrate  competente,  entro  il  quinto
          giorno    successivo    al   termine   della   data   della
          manifestazione,   un'apposita   dichiarazione  recante  gli
          elementi  identificativi  dei  soggetti e l'indicazione dei
          corrispettivi percepiti".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante:   "Istituzione   e  disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  11 novembre 1972, n. 292 - supplemento
          ordinario.  Si  riporta  il  testo  dell'art. 74-quater del
          succitato decreto del Presidente della Repubblica:
              "Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
          spettacolistiche).  - 1. Le prestazioni di servizi indicate
          nella  tabella  C  allegata al presente decreto, incluse le
          operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto stabilito al
          comma  5,  si  considerano effettuate nel momento in cui ha
          inizio  l'esecuzione  delle  manifestazioni,  ad  eccezione
          delle  operazioni  eseguite  in  abbonamento  per  le quali
          l'imposta    e'   dovuta   all'atto   del   pagamento   del
          corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per tutto il tempo in cui, si trattiene nel lungo in cui si
          svolge  la  manifestazione  settacolistica.  Dal  titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica  la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4.  Per  le attivita' di cui alla tabella C organizzate
          in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
          preventiva  comunicazione  delle manifesiazioni programmate
          al  concessionario  di  cui  all'art.  17  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
          competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  si svolge la
          manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi   con   totale
          indetraibilita'  dell'imposta  assolta  sugli acquisti, con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
          lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442, l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alla  legge
          16 dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  640,  il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
          decreto  coopera.  ai  sensi  dell'art.  52, con gli uffici
          delle  entrate  anche  attraverso  il controllo contestuale
          delle  modalita'  di  svolgimento delle manifestazioni, ivi
          compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
          d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
          al   fine   di   acquisire   e   reperire   elementi  utili
          all'accertamento  dell'imposta  ed  alla  repressione delle
          violazioni  procedendo di propria iniziativa o su richiesta
          dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
          operazioni  di  accesso,  ispezione  e  verifica secondo le
          norme  e  con  le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
          agli   uffici   stessi   i  relativi  processi  verbali  di
          constatazione.   Si   rendono   applicabili   le  norme  di
          coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
          facolta'  di  cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
          del  concessionario  di  cui  all'art.  17  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
          rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
          in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
          inserito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
          finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
          finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
          dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
          il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
          concessionario  di  cui  al predetto art. 17 del decreto n.
          640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
          stesso decreto n. 640 del 1972".
              - Il  decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1990
          recante:  "Determinazione  forfettaria  degli  imponibili e
          relativa   regolamentazione   ai  fini  della  liquidazione
          dell'imposta  sugli  spettacoli e dei tributi connessi agli
          introiti  derivanti  dall'utilizzazione  di  apparecchi  da
          trattenimento  o divertimento installati in luoghi pubblici
          o  aperti  al  pubblico ovvero in circoli o associazioni di
          qualunque  specie",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 aprile 1990, n. 92.
              - Il  testo  vigente degli articoli 12 e 13 del decreto
          legislativo  18 dicembre  1997,  n.  473, gia' citato nelle
          note  alle  premesse,  cosi'  come  modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
              "Art. 12 (Sanzioni in materia di imposta comunale sulla
          pubblicita'  e  diritto sulle pubbliche affissioni di tassa
          per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per
          lo  smaltimento dei rifiuti solidi urbani). - 1. Al decreto
          legislativo  15 novembre  1993,  n.  507, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) l'art.   23,   concernente  le  sanzioni  relative
          all'imposta  comunale  sulla  pubblicita' e' sostituito dal
          seguente:  "Art.  23  (Sanzioni  ed  interessi).  -  1. Per
          l'omessa  presentazione della dichiarazione di cui all'art.
          8  si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal  cento al
          duecento  per  cento dell'imposta o del diritto dovuti, con
          un minimo di lire centomila.
              2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione
          amministrativa   dal   cinquanta   al   cento   per   cento
          della maggiore  imposta  o  diritto  dovuti.  Se l'errore o
          l'omissione  attengono  ad  elementi  non  incidenti  sulla
          determinazione  di  questi,  si applica la sanzione da lire
          centomila a lire cinquecentomila.
              3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
          un   quarto   se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle
          commissioni    tributarie,    interviene    adesione    del
          contribuente  con  il pagamento dell'imposta o del diritto,
          se dovuti, e della sanzione.
              4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e
          per  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni si applicano
          interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni
          semestre  compiuto,  con decorrenza dal giorno in cui detti
          importi  sono  divenuti  esigibili;  interessi nella stessa
          misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute
          a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento ;
                b) nell'art.  24,  primo  comma,  secondo periodo, le
          parole  "si  osservano le norme contenute nelle sezioni I e
          II  del  capo  I  della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono
          sostituite   dalle  seguenti:  "si  osserva  la  disciplina
          generale  delle  sanzioni  amministrative per le violazioni
          delle norme tributarie ;
                c) l'art.  53,  concernente le sanzioni relative alla
          tassa  per  l'occupazione  di  spazi  e  aree pubbliche, e'
          sostituito  dal seguente: "Art. 53 (Sanzioni ed interessi).
          -  1.  Per l'omessa presentazione della denuncia si applica
          la  sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
          della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
              2.  Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal
          cinquanta  al  cento per cento della maggiore tassa dovuta.
          Se   l'errore  o  l'omissione  attengono  ad  elementi  non
          incidenti  sulla  determinazione  di  questa, si applica la
          sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
              3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
          un   quarto   se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle
          commissioni    tributarie,    interviene    adesione    del
          contribuente  con  il  pagamento  della tassa, se dovuta, e
          della sanzione.
              4.  Sulle  somme  dovute a titolo di tassa si applicano
          interessi  moratori in ragione del sette per cento per ogni
          semestre compiuto ;
                d) l'art.  76,  concernente le sanzioni relative alla
          tassa  per  lo  smaltimento  dei rifiuti solidi interni, e'
          sostituito  dal seguente: "Art. 76 (Sanzioni ed interessi).
          -  1.  Per  l'omessa presentazione della denuncia, anche di
          variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento
          al  duecento  per  cento della tassa o della maggiore tassa
          dovuta.
              2.  Se  la  denuncia e' infedele si applica la sanzione
          dal  cinquanta  al  cento  per  cento  della maggiore tassa
          dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
          incidenti   sull'ammontare   della  tassa,  si  applica  la
          sanzione   amministrativa   da   lire   centomila   a  lire
          cinquecentomila.  La  stessa  sanzione  si  applica  per le
          violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
          di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma
          4,  ovvero  per  la mancata restituzione di questionari nei
          sessanta  giorni  dalla  richiesta  o  per  la loro mancata
          compilazione o compilazione incompleta o infedele.
              3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
          un   quarto   se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle
          commissioni    tributarie,    interviene    adesione    del
          contribuente all'avviso di accertamento.
              4.  La  contestazione  della  violazione  non collegata
          all'ammontare   del   tributo  deve  avvenire,  a  pena  di
          decadenza,  entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
          a quello in cui e' commessa la violazione.
              5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale
          si  applicano  interessi  per  ritardata iscrizione a ruolo
          nella  misura  del  sette per cento semestrale, a decorrere
          dal  semestre  successivo  a  quello  in  cui doveva essere
          eseguito  il  pagamento  e  fino  alla data di consegna dei
          ruoli  alla  direzione regionale delle entrate nei quali e'
          effettuata l'iscrizione delle somme predette ".
              "Art.  13  (Sanzioni in materia di imposta comunale per
          l'esercizio  di  imprese  e di arti e professioni). - 1. Al
          decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   24 aprile  1989,  n.  144,
          concernente,   tra   l'altro,   l'istituzione  dell'imposta
          comunale   per   l'esercizio   di   imprese  e  di  arti  e
          professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 4, l'ultimo comma e' abrogato;
                b) l'art.  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art. 5
          (Sanzioni  ed  interessi).  - 1. Per l'omessa presentazione
          della  denuncia  si  applica la sanzione amministrativa dal
          cento  al  duecento  per  cento  dell'ammontare del tributo
          dovuto, con un minimo di lire centomila.
              2.  Se  la  denuncia e' infedele si applica la sanzione
          amministrativa   dal   cinquanta   al   cento   per   cento
          della maggiore imposta dovuta.
              3.  Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
          incidenti   sull'ammontare   dell'imposta;  si  applica  la
          sanzione   amministrativa   da   lire   centomila   a  lire
          cinquecentomila.  La  stessa  sanzione  si  applica  per le
          violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
          di  atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
          questionari  nei  sessanta  giorni dalla richiesta o per la
          loro  mancata  compilazione  o  compilazione  incompleta  o
          infedele.
              4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte
          ad  un  quarto  se,  entro  il  termine  per ricorrere alle
          commissioni    tributarie,    interviene    adesione    del
          contribuente  con  il  pagamento  del tributo, se dovuto, e
          della sanzione.
              5.  La  contestazione  della  violazione  non collegata
          all'ammontare   del   tributo  deve  avvenire,  a  pena  di
          decadenza,  entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
          a quello in cui e' commessa la violazione.
              6.  Sulle  somme  dovute  per  imposta si applicano gli
          interessi  di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma
          3, della legge 11 marzo 1988, n. 5 ".
              - Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
          modificazioni  dalla  legge  24  aprile 1989, n. 144, reca:
          "Disposizioni  urgenti  in  materia di autonomia impositiva
          degli enti locali e di finanza locale".