Art. 2

  1.  I  contratti  in  corso  di  esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,
continueranno   ad  applicarsi  finche'  gli  uffici  all'estero  non
provvederanno  a  stipulare,  previa  autorizzazione  ministeriale  e
comunque  non  oltre  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di
cui al decreto stesso.
  2.  I  rapporti  di  impiego del personale di nazionalita' italiana
che,  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, e' in
servizio  con  contratto  a  tempo indeterminato regolato dalla legge
italiana  continuano  ad  essere  disciplinati  dalle norme contenute
nell'Accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma
4,  terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997
e   nella   successiva  contrattazione  collettiva  applicabile  agli
impiegati a contratto.
  3.  Restano  valide  le  disposizioni  dei contratti di impiego del
personale   di  cui  al  comma  2  relative  alle  assicurazioni  per
invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' all'assistenza malattia.
I  contributi  dovuti  dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le
assicurazioni  in  questione  sono  commisurati  ad  una retribuzione
convenzionale  da  stabilirsi  con  decreto dei Ministri del lavoro e
della  previdenza  sociale,  degli  affari  esteri  e del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica,   sentito   l'ente
assicuratore interessato.
  4.  E'  fatta comunque salva per il personale di cui al comma 2, la
possibilita'  di  chiedere,  entro  sei mesi dalla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto,  che  il  regime  di  impiego  venga
sottoposto  integralmente  alle  disposizioni di cui al titolo VI del
decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato  dal  presente  decreto.  In  tale  caso, mutando la legge
regolatrice  del contratto, non sono piu' applicabili le norme di cui
all'accordo  successivo  e  alla successiva contrattazione collettiva
applicabile  agli  impiegati a contratto. Analoga opzione puo' essere
esercitata  nei  casi  di  riassunzione  di  cui all'articolo 160 del
predetto decreto.
  5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto
a  tempo  indeterminato,  o  che  ha  gia'  avuto  almeno  un rinnovo
contrattuale,  presso  gli  istituti italiani di cultura alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilita' di optare,
entro  sei  mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo
contratto  a  tempo  indeterminato  regolato  dalla  legge italiana e
pertanto  sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di
un  contratto  a  tempo  indeterminato  regolato dalla legge locale e
pertanto  sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo
VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
come modificato dal presente decreto.
  6.  Il  personale  a  contratto  in possesso di doppia cittadinanza
italiana  e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge
locale  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ha la
possibilita'  di  optare,  entro  sei  mesi dalla stessa data, fra la
sottoscrizione  di  un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato
dalla  legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai
commi  2  e  3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato
dalla   legge   locale   e  pertanto  sottoposto  integralmente  alle
disposizioni  di  cui  al  titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  come  modificato dal presente
decreto.
  7. E' fatto salvo il diritto all'indennita' di fine rapporto, nella
misura  prevista  dai  contratti  di  impiego,  per  gli impiegati in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8.  Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4,
sono  altresi'  fatti  salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli in
materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.
 
Nota all'art. 2:
    - Il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  comparto Ministeri del 16 maggio 1995, a norma
del  quale e' stato stipulato il 22 ottobre 1997 l'accordo successivo
per  il  personale  di  nazionalita' italiana assunto con contratto a
tempo   indeterminato  dal  Ministero  degli  affari  esteri,  e'  il
seguente:
    "4. Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione
per  definire  gli  ambiti  di  applicabilita'  delle norme di cui al
presente contratto alle seguenti categorie:
      personale  dipendente  dalle  agenzie  per  l'impiego,  di  cui
all'art. 24 della legge n. 56/1987;
      personale  dipendente  dell'Amministrazione  penitenziaria,  in
relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  40 della legge 15 dicembre
1990, n. 395;
      personale  di  nazionalita'  italiana  assunto  con contratto a
tempo  indeterminato  dal  Ministero  degli  affari esteri nelle sedi
diplomatiche  e  consolari  e  negli  istituti  italiani  di  cultura
all'estero,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e ai sensi della legge n. 401/1990".