Art. 2 1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad applicarsi finche' gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso. 2. I rapporti di impiego del personale di nazionalita' italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. 3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' all'assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato. 4. E' fatta comunque salva per il personale di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tale caso, mutando la legge regolatrice del contratto, non sono piu' applicabili le norme di cui all'accordo successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. Analoga opzione puo' essere esercitata nei casi di riassunzione di cui all'articolo 160 del predetto decreto. 5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha gia' avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilita' di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. 6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilita' di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. 7. E' fatto salvo il diritto all'indennita' di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresi' fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 maggio 1995, a norma del quale e' stato stipulato il 22 ottobre 1997 l'accordo successivo per il personale di nazionalita' italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri, e' il seguente: "4. Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilita' delle norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie: personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, di cui all'art. 24 della legge n. 56/1987; personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; personale di nazionalita' italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai sensi della legge n. 401/1990".