Art. 3 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 162, 163 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 14, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618; c) l'articolo 1 e l'articolo 3, comma secondo, della legge 13 agosto 1980, n. 462; d) l'articolo 17, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470; e) l'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401; f) l'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alle parole: "fatti salvi i rapporti contrattuali in atto", e comma 133. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto