Art. 3

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli  articoli  162,  163  e  165  del decreto del Presidente della
   Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) l'articolo  2,  comma  secondo,  e l'articolo 14, comma terzo, del
   decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
c) l'articolo  1 e l'articolo 3, comma secondo, della legge 13 agosto
   1980, n. 462;
d) l'articolo 17, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
e) l'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
f) l'articolo  1,  comma  132,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
   limitatamente alle parole: "fatti salvi i rapporti contrattuali in
   atto", e comma 133.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2000

                               CIAMPI

                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto