Art. 11 
 
  1. Fermi restando i soggetti aventi diritto  all'indennita'  ed  ai
gettoni di presenza, gli importi delle indennita' e  dei  gettoni  di
presenza, fissati dal presente decreto, possono  essere  aumentati  o
diminuiti secondo le modalita' previste dall'articolo 23,  comma  11,
della legge 3 agosto 1999, n. 265. 
  2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi  delle  indennita'  e
dei   gettoni   di   presenza   potranno   anche   determinare    una
differenziazione nei rapporti percentuali previsti per  categorie  di
amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5,  6,  7  e  8,
salva  l'equiparazione  del  trattamento  all'interno   di   ciascuna
categoria di amministratori. 
  3. In ogni caso l'incremento dei suddetti  benefici  economici  non
deve  superare  la  percentuale  di  aumento,  indicata  per   classi
demografiche di enti nell'allegata tabella  D,  dell'incidenza  delle
spese per indennita' di funzione e gettoni di presenza determinate in
applicazione del presente decreto sulle spese correnti  stanziate  in
bilancio. 
 
          Nota all'art. 11:
              - Il testo dell'art. 23, comma 11, della legge 3 agosto
          1999, n. 265, e' il seguente:
              "11. Le indennita' e i gettoni di presenza, determinati
          ai  sensi  del  comma  9,  possono  essere  incrementati  o
          diminuiti  con  delibera  rispettivamente  di  giunta  e di
          consiglio.  Nel  caso  di  incremento  la spesa complessiva
          risultante non deve superare una quota predeterminata dello
          stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in
          rapporto   alla  dimensione  demografica  degli  enti,  dal
          decreto  di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilita'
          di  incremento  gli  enti  locali in condizioni di dissesto
          finanziario".