Art. 2 
 
  1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati: 
a) del 5% per i  comuni  caratterizzati  da  fluttuazioni  stagionali
   della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del  30%,  il
   parametro della popolazione dimorante; l'incremento,  verificabile
   anche attraverso  i  consumi  idrici  ed  altri  dati  univoci  ed
   obiettivamente  rilevabili,  dovra'  essere  attestato   dall'ente
   interessato; 
b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto
   al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio
   approvato,  sia  superiore  alla   media   regionale   per   fasce
   demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; 
c) del 2% per gli enti la cui spesa  corrente  pro-capite  risultante
   dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla  media
   regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1. 
  2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili. 
  3. Le tabelle B, B1, C e C1 sono  aggiornate  periodicamente  con
decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto
1999, n. 265. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  23,  comma  9, della legge
          3 agosto 1999, n. 265, si veda in note alle premesse.