Art. 3 1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti. 2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. 3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti. 4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. 5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' corrisposta l'indennita' di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti. 6. Le indennita' di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennita' dei rispettivi sindaci.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana. 3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale".