Art. 3 
 
  1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino
a 50.000 abitanti e' corrisposta l'indennita'  di  funzione  prevista
per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti. 
  2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con  popolazione  da
50.001 a 100.000 abitanti e'  corrisposta  l'indennita'  di  funzione
prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000
abitanti. 
  3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con  popolazione  da
100.001 a 250.000 abitanti e' corrisposta  l'indennita'  di  funzione
prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000
abitanti. 
  4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e  di  comuni  di  cui
all'articolo 17,  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  come  modificato
dall'art. 16 della legge 3  agosto  1999,  n.  265,  con  popolazione
superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di  funzione
prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a  500.000
abitanti. 
  5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni  di  cui
all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n.  142,  come  modificato
dall'art. 16 della legge  3  agosto  1999,  n.  265,  e'  corrisposta
l'indennita'  di  funzione  stabilita  dal  presente  decreto  per  i
presidenti delle province con popolazione superiore ad  1.000.000  di
abitanti. 
  6. Le indennita' di funzione dei vicesindaci e degli assessori  dei
comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle
indennita' dei rispettivi sindaci. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
          142  (Ordinamento  delle  autonomie locali) come modificato
          dall'art.  16  della  legge  3 agosto  1999,  n. 265, e' il
          seguente:
              "Art.  17  (Aree  metropolitane). - 1. Sono considerate
          aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
          Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma, Bari,
          Napoli  e  gli  altri comuni i cui insediamenti abbiano con
          essi  rapporti  di  stretta  integrazione territoriale e in
          ordine  alle  attivita'  economiche,  ai servizi essenziali
          alla  vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle
          caratteristiche territoriali.
              2.  Su  conforme proposta degli enti locali interessati
          la   regione   procede   entro   centottanta   giorni  alla
          delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora
          la  regione  non  provveda  entro  il  termine indicato, il
          Governo,  sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la
          regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il
          quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
              3.  Restano  ferme  le  citta'  metropolitane e le aree
          metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale".