Art. 5 1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco. 2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.