Art. 5 
 
  1. Ai presidenti dei consigli dei comuni  con  popolazione  fino  a
1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione  pari
al 5% di quella prevista per il sindaco. 
  2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a
1.000 e fino a 15.000 abitanti e' corrisposta  un'indennita'  mensile
di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 
  3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti
e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari a quella  degli
assessori di comuni della stessa classe demografica.