Art. 6 
 
  1. Ai vicepresidenti delle province  e'  corrisposta  un'indennita'
mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente. 
  2.  Agli  assessori  provinciali  e  ai  presidenti  dei   consigli
provinciali e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari  al
65% di quella prevista per il presidente.