Art. 7 
 
  1. Al presidente e agli  assessori  delle  unioni  di  comuni,  dei
consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le
indennita' di funzione nella misura prevista  per  un  comune  avente
popolazione  pari  alla  popolazione  dell'unione  dei  comuni,   del
consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della  comunita'
montana. 
  2. La spesa complessiva delle  indennita'  di  funzione  attribuite
agli  assessori  dei  suindicati  enti  non  puo'   superare   quella
determinata per gli assessori del comune di riferimento. 
  3. Ai  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali  che  esercitano
funzioni amministrative decentrate  in  base  a  norme  statutarie  o
regolamentari e' attribuita una indennita' mensile di  funzione  pari
al 60% di  quella  spettante  agli  assessori  dell'ente  in  cui  e'
costituita la circoscrizione.