Art. 7 1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana. 2. La spesa complessiva delle indennita' di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non puo' superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento. 3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari e' attribuita una indennita' mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui e' costituita la circoscrizione.