Art. 3

  1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  4  (Forze  di  polizia  ad  ordinamento militare). - 1. Per il
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare,
le  materie  oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il   trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme  pensionistiche
   complementari,  ai  sensi  dell'art.  26, comma 20, della legge 23
   dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro
   straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei
   servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
   salubrita'  dei  servizi  di mensa e degli spacci, per lo sviluppo
   delle   attivita'   di  protezione  sociale  e  di  benessere  del
   personale,  ivi  compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale
   del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
   personale;
l) l'istituzione   dei   fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
   nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  9 del decreto legislativo 19
   giugno 1999, n. 229.
  2.  Per  le  materie  oggetto  di  informazione  e  per le forme di
partecipazione  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 19,
commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
  3.  Fermo  restando  quanto  richiamato al comma 2, le procedure di
concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano
e  disciplinano  le  modalita' attraverso le quali si esercitano, nei
confronti  del  COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in
ordine alle materie oggetto di concertazione.".
 
          Note all'art. 3:
              -   Il  testo  dell'art.  26,  comma  20,  della  legge
          23 dicembre  1998, n. 448, e' riportato nelle note all'art.
          2.
              -   Il   testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo
          19 giugno 1999, n. 229, e' riportato nelle note all'art. 2.
              -  Il testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n.
          382,   recante   "Norme   di   principio  sulla  disciplina
          militare", e' il seguente:
              "Art.   19.   -  Normalmente  l'organo  centrale  della
          rappresentanza  si  riunisce in sessione congiunta di tutte
          le  sezioni  costituite,  per formulare pareri e proposte e
          per   avanzare   richieste,  nell'ambito  delle  competenze
          attribuite.  Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno
          per  formulare  un  programma  di  lavoro e per verificarne
          l'attuazione.
              Le   riunioni   delle  sezioni  costituite  all'interno
          dell'organo  centrale  della  rappresentanza sono convocate
          ogni  qualvolta  i  pareri  e le proposte da formulare e le
          richieste  da avanzare riguardino esclusivamente le singole
          forze   armate   o   i  corpi  armati.  Le  riunioni  delle
          commissioni  costituite  all'interno  dell'organo  centrale
          della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
          e  le  proposte  da  formulare  e  le richieste da avanzare
          riguardino le singole categorie.
              Il  Ministro  della  difesa riunisce una volta l'anno i
          militari  di  leva,  all'uopo  eletti dai rappresentanti di
          detta  categoria  negli organi intermedi, per ascoltare, in
          riferimento  alla  relazione  di  cui  all'art. 24, pareri,
          proposte  e richieste in merito allo stato del personale di
          leva.
              Le  competenze  dell'organo  centrale di rappresentanza
          riguardano  la  formulazione  di  pareri,  di proposte e di
          richieste  su tutte le materie che formano oggetto di norme
          legislative   o   regolamentari  circa  la  condizione,  il
          trattamento,  la  tutela  - di natura giuridica, economica,
          previdenziale,   sanitaria,   culturale   e  morale  -  dei
          militari.   Ove   i   pareri,  le  proposte,  le  richieste
          riguardino  materie  inerenti  il  servizio  di leva devono
          essere  sentiti  i  militari  di  leva  eletti negli organi
          intermedi.   Tali   pareri,   proposte   e  richieste  sono
          comunicati  al  Ministro  della difesa che li trasmette per
          conoscenza   alle  Commissioni  permanenti  competenti  per
          materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
              L'organo  centrale  della  rappresentanza militare puo'
          essere   ascoltato,  a  sua  richiesta,  dalle  Commissioni
          permanenti  competenti  per materia delle due Camere, sulle
          materie   indicate   nel  comma  precedente  e  secondo  le
          procedure previste dai regolamenti parlamentari.
              Gli  organi  della rappresentanza militare, intermedi e
          di   base,   concordano   con   i   comandi  e  gli  organi
          dell'amministrazione  militare, le forme e le modalita' per
          trattare materie indicate nel presente articolo.
              Dalle  competenze  degli  organi  rappresentativi  sono
          comunque  escluse  le  materie  concernenti  l'ordinamento,
          l'addestramento,      le     operazioni,     il     settore
          logistico-operativo,  il  rapporto  gerarchico-funzionale e
          l'impiego del personale.
              Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di
          prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai
          seguenti campi di interesse:
                conservazione dei posti di lavoro durante il servizio
          militare,    qualificazione    professionale,   inserimento
          nell'attivita'   lavorativa   di  coloro  che  cessano  dal
          servizio militare;
                provvidenze   per  gli  infortuni  subiti  e  per  le
          infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
                attivita'  assistenziali,  culturali, ricreative e di
          promozione sociale, anche a favore dei familiari;
                organizzazione delle sale convegno e delle mense;
                condizioni igienico-sanitarie;
                alloggi.
              Gli  organi  di  rappresentanza  sono  convocati  dalla
          presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
          quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze
          di servizio.
              Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita'
          assistenziale,   culturale,   ricreativa,   di   promozione
          sociale,  anche  a  favore dei familiari, l'amministrazione
          militare   competente  puo'  avvalersi  dell'apporto  degli
          organi  di  rappresentanza  intermedi  o  di  base,  per  i
          rapporti con le regioni, le provincie, i comuni".