Art. 4

  1.  L'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Forze armate). - 1. Per il personale appartenente alle Forze
armate,  le  materie  oggetto di concertazione di cui all'articolo 2,
comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il   trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme  pensionistiche
   complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23
   dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro
   straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
   salubrita'  dei  servizi  di mensa e degli spacci, per lo sviluppo
   delle   attivita'   di  protezione  sociale  e  di  benessere  del
   personale,  ivi  compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale
   del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
   personale;
i) l'istituzione   dei   fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
   nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  9 del decreto legislativo 19
   giugno 1999, n. 229.
  2.  Per  le  materie  oggetto  di  informazione  e  per le forme di
partecipazione  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 19,
commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
  3.  Fermo  restando  quanto  richiamato al comma 2, le procedure di
concertazione   di   cui  all'articolo  2,  comma  2,  individuano  e
disciplinano  le  modalita'  attraverso  le  quali si esercitano, nei
confronti  del  COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in
ordine alle materie oggetto di concertazione.".
 
          Note all'art. 4:
              -   Il  testo  dell'art.  26,  comma  20,  della  legge
          23 dicembre   1998,   n.   448,  e'  riportato  nelle  note
          all'art 2.
              -   Il   testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo
          19 giugno 1999, n. 229, e' riportato nelle note all'art. 2.
              -  Il testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n.
          382, e' riportato nelle note all'art. 3.
          Note all'art. 5.
              - Il   testo   dell'art.   7,   comma  2,  del  decreto
          legislativo   12  maggio  1995,  n.  195,  come  modificato
          dall'art. 5, comma 2, del presente decreto, e' il seguente:
              "2.  Al  fine  di  assicurare condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.".
              Il  testo  dell'art.  3 della legge 14 gennaio 1994, n.
          20,  recante  "Disposizioni  in  materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei conti", e' il seguente:
              "Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) (omissis) (*);
                f)   provvedimenti  di disposizione del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g) decreti     che    approvano    contratti    delle
          ammnistrazioni  dello  Stato,  escluse le aziende autonome:
          attivi,  di  qualunque  importo;  di appalto d'opera, se di
          importo   superiore   al  valore  in  ECU  stabilito  dalla
          normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
          aggiudicazione   dei   contratti  stessi;  altri  contratti
          passivi,  se  di  importo superiore ad un decimo del valore
          suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l) atti  che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
              2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio richiede - chiarimenti o elementi
          interativi   di   giudizio.   Decorsi   trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono  esecutivi.  Si  applicano le disposizioni di cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di cui al decreto-legge 22 dicembre. 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              (*)   Lettera   abrogata   dall'art.   43  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          dispone  ispezioni  e  accertamenti  diretti. Si applica il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n.  453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro collegi, dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo di quindici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
              10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programni  di  attivita'  e  le
          materie di competenza dei collegi, nonche' i criteri per la
          loro  composizione  da parte del presidente della Corte dei
          conti.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo  24  del citato testo unico delle leggi sulla
          Corte  dei  conti  come sostituito dall'art. 1, della legge
          21 marzo   1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia  in  ogni  caso  in cui insorge il dissenso tra i
          competenti  magistrati  circa  la legittimita' di atti. Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria".