Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Bianco, Ministro dell'interno Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino