Art. 2
                  Modificazioni all'articolo 2 del
              decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

  1.  L'articolo  2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"Art.   2.  (Criteri  per  la  determinazione  dell'indicatore  della
situazione   economica  equivalente.).  -  1.  La  valutazione  della
situazione  economica  del richiedente e' determinata con riferimento
alle  informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come
definito  ai  sensi  dei  commi  2  e  3 e quale risulta alla data di
presentazione   della   dichiarazione   sostitutiva   unica   di  cui
all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad
un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti
componenti  la  famiglia  anagrafica.  I  soggetti  a  carico ai fini
I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono
a  carico.  I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche
se  risultano  a  carico  ai  fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno
parte  dello  stesso  nucleo  familiare. Il figlio minore di 18 anni,
anche  se  risulta  a  carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa
parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri sono
stabiliti  i  criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i
soggetti  che  ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone,
per  i  coniugi  non  legalmente  separati  che  non  hanno la stessa
residenza,   per  i  minori  non  conviventi  con  i  genitori  o  in
affidamento  presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie
anagrafiche.
4.  L'indicatore  della  situazione economica e' definito dalla somma
dei  redditi,  come  indicato nella parte prima della tabella 1. Tale
indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione
economica  patrimoniale  nella  misura del venti per cento dei valori
patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5.  L'indicatore  della situazione economica equivalente e' calcolato
come  rapporto  tra  l'indicatore  di  cui  al comma 4 e il parametro
desunto  dalla  scala  di  equivalenza  definita  nella tabella 2, in
riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6.  Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina
relativa  ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi
dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel
senso  dell'attribuzione  agli  enti  erogatori della facolta' di cui
all'articolo  438,  primo  comma, del codice civile nei confronti dei
componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
agevolata".
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'articolo 433 del codice civile e' il
          seguente:
              "Art.   433   (Persone  obbligate).  -  All'obbligo  di
          prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
                1) il coniuge;
                2)  i  figli  legittimi  o  legittimati  o naturali o
          adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche
          naturali;
                3)  i  genitori  e,  in loro mancanza, gli ascendenti
          prossimi, anche naturali; gli adottanti;
                4) i generi e le nuore;
                5) il suocero e la suocera;
                6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
          precedenza dei germani sugli unilaterali.".
              -  Il  testo dell'articolo 438, primo comma, del codice
          civile e' il seguente:
              "Art.  438  (Misura  degli  alimenti).  -  Gli alimenti
          possono  essere  chiesti  solo  da  chi  versa  in stato di
          bisogno  e  non  e'  in  grado  di  provvedere  al  proprio
          mantenimento.".