Art. 3
                  Modificazioni all'articolo 3 del
              decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

  1.  La  rubrica  dell'articolo  3  del decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.   109,   e'   sostituita   dalla  seguente:  "Integrazione
dell'indicatore  della  situazione  economica e variazione del nucleo
familiare da parte degli enti erogatori".
  2.  Il  comma  1  dell'articolo  3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1.  Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti
per  fruire  di  ciascuna  prestazione,  possono  prevedere, ai sensi
dell'articolo  59,  comma  52,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
accanto  all'indicatore  della situazione economica equivalente, come
calcolato  ai  sensi  dell'articolo  2  del presente decreto, criteri
ulteriori  di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicita' della
dichiarazione  sostitutiva  di cui all'articolo 4, gli enti erogatori
possono  altresi'  tenere  conto,  nella disciplina delle prestazioni
sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica
successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
  3.  Il  comma  2  dell'articolo  3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"2.  Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo  59,  comma  52,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
assumere  come  unita'  di  riferimento  una  composizione del nucleo
familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2,
commi  2  e  3,  del presente decreto. Al nucleo comunque definito si
applica  il  parametro  appropriato della scala di equivalenza di cui
alla tabella 2".
  4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, sono inseriti i seguenti:
"2-bis.  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  comma 2, per le
prestazioni    erogate    nell'ambito   del   diritto   allo   studio
universitario,  il  nucleo  familiare  del  richiedente  puo'  essere
integrato,  dall'amministrazione  pubblica  cui compete la disciplina
dell'accesso   alle   prestazioni   sociali   agevolate,   ai   sensi
dell'articolo  4  della  legge  2 dicembre 1991, n. 390, e successive
modificazioni, con quello di altro soggetto, che e' considerato, alle
condizioni  previste  dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di
mantenimento del richiedente.
2-ter.  Limitatamente  alle  prestazioni sociali agevolate assicurate
nell'ambito   di   percorsi   assistenziali   integrati   di   natura
sociosanitaria,  erogate  a  domicilio  o  in ambiente residenziale a
ciclo   diurno   o  continuativo,  rivolte  a  persone  con  handicap
permanente  grave,  di  cui  all'articolo  3,  comma 3, della legge 5
febbraio  1992,  n.  104,  accertato  ai  sensi dell'articolo 4 della
stessa  legge,  nonche'  a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non
autosufficienza  fisica  o psichica sia stata accertata dalle aziende
unita'  sanitarie  locali,  le  disposizioni  del presente decreto si
applicano  nei  limiti  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarieta'
sociale  e  della  sanita'.  Il  suddetto decreto e' adottato, previa
intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza
dell'assistito  presso  il  nucleo  familiare  di  appartenenza  e di
evidenziare  la  situazione  economica  del  solo assistito, anche in
relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione,
e  sulla  base  delle  indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e
coordinamento  di  cui  all'articolo  3-septies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 3:
              -   Il   testo   dell'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  come modificato dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  3 (Integrazione dell'indicatore della situazione
          economica  e variazione del nucleo familiare da parte degli
          enti  erogatori). - 1. Gli enti erogatori, ai quali compete
          la   fissazione   dei  requisiti  per  fruire  di  ciascuna
          prestazione,  possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59,
          comma  52,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, accanto
          all'indicatore della situazione economica equivalente, come
          calcolato  ai  sensi  dall'articolo 2 del presente decreto,
          criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva
          l'unicita'   della   dichiarazione   sostitutiva   di   cui
          all'articolo  4, gli enti erogatori possono altresi' tenere
          conto,   nella   disciplina   delle   prestazioni   sociali
          agevolate,   di   rilevanti   variazioni  della  situazione
          economica successive alla presentazione della dichiarazione
          medesima.
              2.  Per  particolari  prestazioni  gli  enti  erogatori
          possono,  ai  sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,  assumere  come  unita'  di
          riferimento  una composizione del nucleo familiare estratta
          nell'ambito  dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2
          e  3,  del presente decreto. Al nucleo comunque definito si
          applica il parametro appropriato della scala di equivalenza
          di cui alla tabella 2.
              2-bis.  In  deroga alle disposizioni di cui al comma 2,
          per  le  prestazioni  erogate  nell'ambito del diritto allo
          studio  universitario,  il nucleo familiare del richiedente
          puo'  essere  integrato,  dall'amministrazione pubblica cui
          compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali
          agevolate,  ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre
          1991,  n.  390,  e  successive modificazioni, con quello di
          altro   soggetto,   che  e'  considerato,  alle  condizioni
          previste  dalla  disciplina  medesima, sostenere l'onere di
          mantenimento del richiedente.
              2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate
          assicurate  nell'ambito di percorsi assistenziali integrati
          di   natura  socio-sanitaria,  erogate  a  domicilio  o  in
          ambiente   residenziale  a  ciclo  diurno  o  continuativo,
          rivolte  a  persone  con  handicap permanente grave, di cui
          all'articolo  3,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge,
          nonche'   a  soggetti  ultrasessantacinquenni  la  cui  non
          autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle
          aziende   unita'  sanitarie  locali,  le  disposizioni  del
          presente  decreto  si  applicano  nei  limiti stabiliti con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  dei  Ministri per la solidarieta' sociale e della
          sanita'. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con
          la  Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la
          permanenza  dell'assistito  presso  il  nucleo familiare di
          appartenenza  e  di evidenziare la situazione economica del
          solo  assistito,  anche  in  relazione  alle  modalita'  di
          contribuzione  al  costo  della  prestazione,  e sulla base
          delle   indicazioni  contenute  nell'atto  di  indirizzo  e
          coordinamento  di  cui all'articolo 3-septies, comma 3, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni.
              3.   Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti  che
          attribuiscono  alle  amministrazioni  dello  Stato  e  alle
          regioni   la   competenza   a   determinare   criteri   per
          l'uniformita'  di trattamento da parte di enti erogatori da
          esse vigilati o comunque finanziati.".
              -  Per il testo dell'articolo 59, comma 52 della citata
          legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse.
              -  La  legge  2 dicembre  1991,  n.  390,  e successive
          modificazioni,   recante  "Norme  sul  diritto  agli  studi
          universitari"  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del
          12 dicembre  1991,  n.  291. Il testo dell'articolo 4 e' il
          seguente:
              "Art.  4 (Uniformita' di trattamento). - 1. Con decreto
          emanato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  seguito denominato "Ministro", sentiti il
          Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e  la  Consulta
          nazionale  di  cui  all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre
          anni:
                a) i criteri per la determinazione del merito e delle
          condizioni   economiche  degli  studenti,  nonche'  per  la
          definizione  delle relative procedure di selezione, ai fini
          dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di
          cui  alla  presente  legge  non  destinati alla generalita'
          degli  studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
          sulla  base  della  natura  e  dell'ammontare  del  reddito
          imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
                b) le  tipologie  minime  e  i relativi livelli degli
          interventi di cui al comma 2, dell'articolo 3;
                c) gli  indirizzi  per  la  graduale riqualificazione
          della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e
          meritevoli privi di mezzi.
              2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 e' emanato sei mesi
          prima  dell'inizio  del  primo  dei  tre anni accademici di
          riferimento,   acquisito   il   parere   della   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  di  cui  all'articolo  12  della legge
          23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e'
          emanato  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  rimane  in vigore fino alla fine
          dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data
          di emanazione del decreto stesso.".
              -   La   legge   5   febbraio  1992,  n.  104,  recante
          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti  delle  persone  handicappate"  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento
          ordinario.  Il  testo  dell'articolo  3,  comma  3,  e'  il
          seguente:
              "Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 3. Qualora la
          minorazione,  singola  o plurima, abbia ridotto l'autonomia
          personale,   correlata   all'eta',   in   modo  da  rendere
          necessario    un   intervento   assistenziale   permanente,
          continuativo  e globale nella sfera individuale o in quella
          di   relazione,   la   situazione  assume  connotazione  di
          gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.".
              -  Il  testo  dell'articolo 4 della citata legge n. 104
          del 1992, e' il seguente:
              "Art.   4   (Accertamento   dell'handicap).  -  1.  Gli
          accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficolta',
          alla  necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
          alla  capacita'  complessiva  individuale  residua,  di cui
          all'articolo  3,  sono  effettuati  dalle  unita' sanitarie
          locali  mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
          1  della  legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
          da  un  operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei casi da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.".
              -  Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si veda in note alle premesse.
              -  Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive modificazioni recante "Riordino della disciplina
          in  materia  sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421"  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale   del   30 dicembre  1992,  n.  305,  supplemento
          ordinario. Il testo dell'articolo 3-septies e' il seguente:
              "Art. 3-septies (Integrazione socio-sanitaria). - 1. Si
          definiscono  prestazioni socio-sanitarie tutte le attivita'
          atte   a   soddisfare,   mediante   percorsi  assistenziali
          integrati,  bisogni  di salute della persona che richiedono
          unitariamente  prestazioni sanitarie e azioni di protezione
          sociale  in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la
          continuita'   tra   le   azioni   di   cura   e  quelle  di
          riabilitazione.
              2. Le prestazioni socio-sanitarie comprendono:
                a) prestazioni  sanitarie  a rilevanza sociale, cioe'
          le attivita' finalizzate alla promozione della salute, alla
          prevenzione,  individuazione,  rimozione  e contenimento di
          esiti  degenerativi  o invalidanti di patologie congenite e
          acquisite;
                b) prestazioni  sociali  a rilevanza sanitaria, cioe'
          tutte   le   attivita'   del   sistema  sociale  che  hanno
          l'obiettivo  di  supportare la persona in stato di bisogno,
          con    problemi   di   disabilita'   o   di   emarginazione
          condizionanti lo stato di salute.
              3.   L'atto   di   indirizzo  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo   2,   comma   1,   lettera  n),  della  legge
          30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
          del   Ministro   della   sanita'  e  del  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale, individua, sulla base dei principi e
          criteri   direttivi   di   cui  al  presente  articolo,  le
          prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2,
          lettere  a)  e  b),  precisando  i criteri di finanziamento
          delle  stesse  per  quanto  compete  alle  unita' sanitarie
          locali  e  ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate
          le   prestazioni  socio-sanitarie  a  elevata  integrazione
          sanitaria  di  cui  al  comma  4 e alle quali si applica il
          comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le
          prestazioni sociali a rilievo sanitario.
              4.    Le    prestazioni   socio-sanitarie   a   elevata
          integrazione  sanitaria  sono caratterizzate da particolare
          rilevanza   terapeutica   e   intensita'  della  componente
          sanitaria    e    attengono   prevalentemente   alle   aree
          materno-infantile,     anziani,     handicap,     patologie
          psichiatriche  e  dipendenze  da  droga,  alcool e farmaci,
          patologie   per  infezioni  da  HIV  e  patologie  in  fase
          terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie
          cronico-degenerative.
              5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
          sanitaria   sono   assicurate  dalle  aziende  sanitarie  e
          comprese  nei  livelli  essenziali di assistenza sanitaria,
          secondo  le modalita' individuate dalla vigente normativa e
          dai    piani    nazionali    e   regionali,   nonche'   dai
          progettiobiettivo nazionali e regionali.
              6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di
          competenza  dei comuni che provvedono al loro finanziamento
          negli  ambiti  previsti  dalla  legge  regionale  ai  sensi
          dell'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri
          posti  dall'atto  di  indirizzo  e  coordinamento di cui al
          comma  3,  il  finanziamento per le prestazioni sanitarie a
          rilevanza  sociale, sulla base di quote capitarie correlate
          ai livelli essenziali di assistenza.
              7.  Con  decreto  interministeriale, di concerto tra il
          Ministro  della  sanita',  il  Ministro per la solidarieta'
          sociale   e  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  e'
          individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione
          dedicata agli interventi e ai servizi socio-sanitari.
              8.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5  e
          dall'articolo  3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni
          disciplinano  i  criteri  e  le  modalita' mediante i quali
          comuni  e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su
          base  distrettuale,  delle  prestazioni  socio-sanitarie di
          rispettiva  competenza,  individuando  gli  strumenti e gli
          atti  per  garantire  La  gestione  integrata  dei processi
          assistenziali socio-sanitari.".