Art. 4
                  Modificazioni all'articolo 4 del
              decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

  1.  La  rubrica  dell'articolo  4  del decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.   109,   e'   sostituita  dalla  seguente:  "Dichiarazione
sostitutiva unica".
  2.  Il  comma  1  dell'articolo  4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1.  Il  richiedente  la  prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva,  a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  di validita' annuale, concernente le
informazioni  necessarie  per la determinazione dell'indicatore della
situazione  economica  equivalente  di  cui all'articolo 2, ancorche'
l'ente   erogatore   si   avvalga   della   facolta'  riconosciutagli
dall'articolo  3,  comma  2.  E'  lasciata  facolta'  al cittadino di
presentare,   entro  il  periodo  di  validita'  della  dichiarazione
sostitutiva  unica,  una  nuova  dichiarazione,  qualora  intenda far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini
del  calcolo  dell'indicatore  della situazione economica equivalente
del  proprio  nucleo  familiare; gli enti erogatori possono stabilire
per  le  prestazioni  da  essi erogate la decorrenza degli effetti di
tali nuove dichiarazioni".
  3.  Il  comma  3  dell'articolo  4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"3.  La  dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai
centri  di  assistenza  fiscale  previsti  dal  decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241,  come  modificato  dal decreto legislativo 28
dicembre  1998,  n.  490, o direttamente all'amministrazione pubblica
alla  quale  e'  richiesta  la prima prestazione o alla sede I.N.P.S.
competente   per  territorio.  L'I.N.P.S.,  sentita  l'Autorita'  per
l'informatica  nella  pubblica amministrazione, fornisce alle proprie
sedi  territoriali,  ai  comuni,  agli  enti erogatori e ai centri di
assistenza  fiscale un tracciato standard e una procedura informatica
per  raccogliere  e  trasmettere  le  informazioni  rilevanti  per la
determinazione    dell'indicatore    della    situazione    economica
equivalente.  L'I.N.P.S.  fornisce  altresi' la procedura informatica
per  consentire  agli  enti  erogatori  di  poter calcolare e rendere
disponibile   l'indicatore   medesimo,   con  le  modalita'  previste
dall'articolo  2.  Il  tracciato standard e le procedure informatiche
sono  elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed approvati dalla presidenza medesima".
  4.  Il  comma  4  dell'articolo  4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"4.  I  comuni,  i  centri  di  assistenza  fiscale,  l'I.N.P.S. e le
amministrazioni  pubbliche  ai  quali  e' presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della
dichiarazione  e  gli  elementi  informativi necessari per il calcolo
della     situazione     economica.    La    dichiarazione,    munita
dell'attestazione  rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di
validita',  da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle
prestazioni agevolate di cui al presente decreto".
  5.  Il  comma  5  dell'articolo  4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' soppresso.
  6.  Il  comma  6  dell'articolo  4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S.
e  l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabiliti  i  modelli-tipo  della  dichiarazione  sostitutiva unica e
dell'attestazione,    nonche'   le   relative   istruzioni   per   la
compilazione".
  7.  Al  comma  7  dell'articolo  4 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'I.N.P.S.
utilizza  le  informazioni  di  cui  dispone, nei propri archivi o in
quelli  delle  amministrazioni  collegate,  per  effettuare controlli
formali   sulla   congruenza   dei   contenuti   della  dichiarazione
sostitutiva  unica  e  segnala  le  eventuali  incongruenze agli enti
erogatori interessati".
 
          Note all'art. 4:
              -   Il   testo   dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo  n.  109  del 1998, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  4  (Dichiarazione  sostitutiva  unica).  - 1. Il
          richiedente  la prestazione presenta un'unica dichiarazione
          sostitutiva,  a  norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  validita'
          annuale,  concernente  le  informazioni  necessarie  per la
          determinazione  dell'indicatore  della situazione economica
          equivalente   di   cui  all'articolo  2,  ancorche'  l'ente
          erogatore   si   avvalga   della  facolta'  riconosciutagli
          dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino
          di   presentare,   entro  il  periodo  di  validita'  della
          dichiarazione  sostitutiva  unica, una nuova dichiarazione,
          qualora  intenda  far rilevare i mutamenti delle condizioni
          familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore
          della  situazione  economica equivalente del proprio nucleo
          familiare;  gli  enti  erogatori  possono  stabilire per le
          prestazioni  da essi erogate la decorrenza degli effetti di
          tali nuove dichiarazioni.
              2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza
          che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
          del  comma  8, possono essere eseguiti controlli diretti ad
          accertare  la  veridicita'  delle  informazioni  fornite ed
          effettuati   presso   gli   istituti  di  credito  o  altri
          intermediari  finanziari, specificando a tal fine il codice
          identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
          il patrimonio mobiliare.
              3.  La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai
          comuni  o  ai  centri  di  assistenza  fiscale previsti dal
          decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato
          dal   decreto  legislativo  28 dicembre  1998,  n.  490,  o
          direttamente  all'amministrazione  pubblica  alla  quale e'
          richiesta  la prima prestazione o alla sede INPS competente
          per    territorio.    L'INPS,   sentita   l'Autorita'   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle
          proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e
          ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una
          procedura  informatica  per  raccogliere  e  trasmettere le
          informazioni     rilevanti     per     la    determinazione
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente.
          L'INPS  fornisce  altresi'  la  procedura  informatica  per
          consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere
          disponibile   l'indicatore   medesimo,   con  le  modalita'
          previste  dall'articolo  2.  Il  tracciato  standard  e  le
          procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla
          Presidenza medesima.
              4.  I  comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e
          le  amministrazioni  pubbliche  ai  quali  e' presentata la
          dichiarazione   sostitutiva   rilasciano   un'attestazione,
          riportante  il contenuto della dichiarazione e gli elementi
          informativi  necessari  per  il  calcolo  della  situazione
          economica.   La   dichiarazione,  munita  dell'attestazione
          rilasciata,   puo'   essere   utilizzata,  nel  periodo  di
          validita',  da  ogni  componente  il  nucleo  familiare per
          l'accesso  alle  prestazioni  agevolate  di cui al presente
          decreto.
              5. Soppresso.
              6.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per la solidarieta'
          sociale,  di concerto con i Ministri delle finanze e per la
          funzione   pubblica,   sentiti  l'INPS  e  l'Autorita'  per
          l'informatica    nella   pubblica   amministrazione,   sono
          stabiliti  i  modelli-tipo  della dichiarazione sostitutiva
          unica  e  dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni
          per la compilazione.
              7.  Gli  enti  erogatori  controllano,  singolarmente o
          mediante  un apposito servizio comune, la veridicita' della
          situazione   familiare  dichiarata  e  confrontano  i  dati
          reddituali  e  patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
          alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso  del  sistema
          informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
          stipulare  convenzioni  con  il  Ministero  delle  finanze.
          L'ente  erogatore  provvede ad ogni adempimento conseguente
          alla    non    veridicita'    dei   dati   dichiarati.   Le
          amministrazioni  possono  richiedere  idonea documentazione
          atta  a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati
          dichiarati,  anche  al  fine  della  correzione  di  errori
          materiali   o   di  modesta  entita'.  L'INPS  utilizza  le
          informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli
          delle  amministrazioni  collegate, per effettuare controlli
          formali  sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
          sostitutiva  unica e segnala le eventuali incongruenze agli
          enti erogatori interessati.
              8.  Nell'ambito  della  direttiva annuale impartita dal
          Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita'
          d'accertamento,  una  quota  delle verifiche assegnate alla
          Guardia  di  finanza  e' riservata al controllo sostanziale
          della   posizione  reddituale  e  patrimoniale  dei  nuclei
          familiari  dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
          criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.".
              - La  legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale   del   27 gennaio   1968,   n.   23.   Il  testo
          dell'articolo  4,  come  modificato  dall'articolo  3 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
              "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta').  -  L'atto  di  notorieta'  concernente fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'articolo 20.
              Quando   la   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta'  e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,    la    sottoscrizione   e'   autenticata,   con
          l'osservanza  delle  modalita'  di cui all'articolo 20, dal
          funzionario    incaricato    dal    rappresentante   legale
          dell'impresa stessa.".
              -  Il  testo  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241,  recante  "Norme  di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
          490,   recante   "Disposizioni   integrative   del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione
          della  disciplina  dei  centri  di  assistenza fiscale", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999, n.
          15.