Art. 5
           Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo
      31 marzo 1998, n. 109, in materia di sistema informativo

  1.  Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109,
e' inserito il seguente:
"Art.  4-bis  (Sistema  informativo  dell'indicatore della situazione
economica  equivalente.).  -  1.  L'ente a cui e' stata presentata la
dichiarazione  sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le
modalita'  indicate  nell'articolo  4, comma 3, e le trasmette ad una
apposita  banca  dati  costituita  e  gestita dall'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale   calcola  e  rende  disponibile  ai  componenti  del  nucleo
familiare  per  il  quale e' stata presentata la dichiarazione di cui
all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate
l'indicatore   della  situazione  economica  equivalente  di  cui  al
presente  decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di
attuazione   del   decreto   legislativo  29  aprile  1998,  n.  124,
l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.
2.  L'ente  erogatore,  qualora il richiedente la prestazione sociale
agevolata  o  altro  componente  il  suo  nucleo familiare abbia gia'
presentato  la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  l'indicatore  della situazione
economica   equivalente.   L'ente   erogatore  richiede  all'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale anche le informazioni analitiche
contenute  nella  dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle
integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua
i  controlli  di  cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e
gestisce,  nel  rispetto  delle vigenti disposizioni sulla tutela dei
dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni
da esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le
informazioni  analitiche  o  l'indicatore  della situazione economica
equivalente  relativi  al  nucleo  familiare,  agli enti utilizzatori
della  dichiarazione  sostitutiva unica presso i quali il richiedente
ha presentato specifica domanda".
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  decreto  legislativo  29  aprile  1998,  n. 124,
          recante  "Ridefinizione  del  sistema  di partecipazione al
          costo  delle  prestazioni  sanitarie  e  del  regime  delle
          esenzioni,  a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99.
              -  Per  il  testo  dell'articolo  3  del citato decreto
          legislativo  n.  109 del 1998, si veda in note all'articolo
          3.
              -  Per  il  testo  dell'articolo  4  del citato decreto
          legislativo  n.  109 del 1998, si veda in nota all'articolo
          4.