Art. 5 Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di sistema informativo 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.). - 1. L'ente a cui e' stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto. 2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda".
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99. - Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in nota all'articolo 4.