Art. 7
                     Disposizioni aggiuntive al
             decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
            in materia di trattamento dei dati personali

  1.  L'articolo  6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  6  (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei dati di cui
al  presente  decreto  e'  svolto nel rispetto delle vigenti norme in
materia   di  tutela  dei  dati  personali  e  in  particolare  delle
disposizioni  della  legge  31  dicembre  1996,  n. 675, e successive
modificazioni,  nonche'  del  decreto  legislativo 11 maggio 1999, n.
135.  Si  applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza,
emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2.  I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui e' effettuato
il  trattamento  da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
del  presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo
articolo  4,  comma  6.  Gli  enti  erogatori  possono  trattare, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati
quando  stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari
di cui all'articolo 3, comma 1.
3.  Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del
presente  decreto,  gli  enti  erogatori e l'Istituto nazionale della
previdenza   sociale   possono  effettuare  l'interconnessione  e  il
collegamento  con  gli  archivi  delle amministrazioni collegate, nel
rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo
4,  ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il
trattamento  dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al
fine   di   assistere   il   dichiarante   nella  compilazione  della
dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione
medesima,  nonche'  di comunicare i dati all'Istituto nazionale della
previdenza  sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive
sono  conservati,  in  formato  cartaceo  o  elettronico,  dai centri
medesimi  al  fine  di  consentire  le  verifiche  del  caso da parte
dell'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e  degli  enti
erogatori.  Ai  centri  di  assistenza  fiscale  non e' consentita la
diffusione  dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente
pertinenti   con   le   suddette   finalita'.  Dopo  due  anni  dalla
trasmissione   dei   dati  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  i  centri  di assistenza fiscale procedono alla distruzione
dei  dati  medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi',  ai  comuni  che  ricevono  dichiarazioni  sostitutive  per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori
effettuano  elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in
forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
alle  elaborazioni  secondo  le  indicazioni  degli  organismi di cui
all'articolo  5.  Ai  fini  dello  svolgimento  dei  controlli di cui
all'articolo  4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  e  dagli  enti  erogatori per il periodo da essi
stabilito".
 
          Note all'art. 7:
              - La  legge  31  dicembre  1996,  n.  675, e successive
          modificazioni  recante  "Tutela  delle  persone  e di altri
          soggetti  rispetto  al  trattamento dei dati personali", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n.
          5,  supplemento  ordinario. Il testo dell'articolo 15 e' il
          seguente:
              "Art.  15  (Sicurezza  dei dati). - 1. I dati personali
          oggetto   di   trattamento   devono   essere   custoditi  e
          controllati,  anche  in relazione alle conoscenze acquisite
          in  base  al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
          specifiche  caratteristiche  del  trattamento,  in  modo da
          ridurre   al   minimo,  mediante  l'adozione  di  idonee  e
          preventive  misure  di sicurezza, i rischi di distruzione o
          perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
          autorizzato  o di trattamento non consentito o non conforme
          alle finalita' della raccolta.
              2.  Le  misure  minime  di sicurezza da adottare in via
          preventiva  sono  individuate  con  regolamento emanato con
          decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  ai  sensi
          dell'articolo   17,   comma  1,  lettera  a),  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia, sentiti l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante.
              3.  Le  misure  di  sicurezza  di  cui  al comma 2 sono
          adeguate,  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge e successivamente con cadenza almeno
          biennale,   con   successivi  regolamenti  emanati  con  le
          modalita'   di  cui  al  medesimo  comma  2,  in  relazione
          all'evoluzione   tecnica   del   settore  e  all'esperienza
          maturata.
              4.  Le  misure  di  sicurezza relative ai dati trattati
          dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
          sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  con  l'osservanza  delle  norme  che  regolano la
          materia.".
              -  Il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135,
          recante  "Disposizioni  integrative della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675,  sul trattamento di dati sensibili da parte
          dei   soggetti  pubblici",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113.
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5  del citato decreto
          legislativo  n.  109 del 1998, si veda in note all'articolo
          6.