Art. 8 Modificazioni alla tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse. 2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato". 3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e' detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella". 4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella".
Note all'art. 8: - Il testo della tabella 1, parte I, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Tabella 1 (Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale) - Parte I. - La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'articolo 2 si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti pievidenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta un'apposita circolare ministeriale; b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.". - Il testo della tabella 1, parte II, lettera a), del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Parte II - Definizione del patrimonio. a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e' detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.". - Il testo della tabella 1, parte II, lettera b), del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalita' che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.". - Il testo della tabella 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Tabella 2 LA SCALA DI EQUIVALENZA ===================================================================== Numero dei componenti | Parametro ===================================================================== primo .... | 1,00 secondo .... | 1,57 terzo .... | 2,04 quarto .... | 2,46 quinto .... | 2,85 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.".