Art. 8
                  Modificazioni alla tabella 1 del
              decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

  1.  Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse.
  2.  Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dalla  predetta  somma,  qualora  il  nucleo  familiare  risieda  in
abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a
concorrenza,  per  un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso
il  richiedente  e'  tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di
locazione registrato".
  3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dal  valore  cosi'  determinato  si  detrae  l'ammontare  del debito
residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per
l'acquisto  dell'immobile,  fino  a  concorrenza  del suo valore come
sopra  definito.  Per  i  nuclei familiari residenti in abitazione di
proprieta',  in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e'
detratto,  se  piu'  favorevole e fino a concorrenza, il valore della
casa   di   abitazione,   come  sopra  definito,  nel  limite  di  L.
100.000.000.   La   detrazione   spettante   in  caso  di  proprieta'
dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di
locazione di cui alla parte I della presente tabella".
  4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dal  valore  del  patrimonio  mobiliare,  determinato come sopra, si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale
franchigia  non  si  applica ai fini della determinazione del reddito
complessivo di cui alla parte I della presente tabella".
 
          Note all'art. 8:
              - Il testo della tabella 1, parte I, del citato decreto
          legislativo  n.  109  del 1998, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Tabella  1  (Criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione reddituale) - Parte I. - La situazione economica
          dei  soggetti appartenenti al nucleo definito dall'articolo
          2 si ottiene sommando:
                a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
          dall'ultima  dichiarazione  presentata  o,  in  mancanza di
          obbligo  di  presentazione della dichiarazione dei redditi,
          dall'ultimo  certificato  sostitutivo rilasciato dai datori
          di  lavoro  o da enti pievidenziali; per quanto riguarda la
          valutazione  dei  redditi  agrari dovra' essere predisposta
          un'apposita circolare ministeriale;
                b) il    reddito    delle    attivita'   finanziarie,
          determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli
          decennali  del  Tesoro  al  patrimonio  mobiliare  definito
          secondo i criteri di seguito elencati.
              Dalla  predetta  somma,  qualora  il  nucleo  familiare
          risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del
          canone  annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo
          di  L.  10.000.000.  In tal caso il richiedente e' tenuto a
          dichiarare   gli   estremi   del   contratto  di  locazione
          registrato.".
              -  Il  testo della tabella 1, parte II, lettera a), del
          citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Parte II - Definizione del patrimonio.
              a) Patrimonio immobiliare:
                fabbricati   e   terreni   edificabili   ed  agricoli
          intestati  a  persone fisiche diverse da imprese: il valore
          dell'imponibile   definito   ai  fini  ICI  al  31 dicembre
          dell'anno   precedente  a  quello  di  presentazione  della
          domanda,  indipendentemente  dal  periodo  di  possesso nel
          periodo d'imposta considerato.
              Dal  valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del
          debito  residuo  al  31 dicembre dell'anno precedente per i
          mutui   contratti  per  l'acquisto  dell'immobile,  fino  a
          concorrenza  del  suo  valore  come  sopra  definito. Per i
          nuclei  familiari residenti in abitazione di proprieta', in
          alternativa  alla  detrazione  per  il  debito  residuo, e'
          detratto,  se  piu'  favorevole  e  fino  a concorrenza, il
          valore  della  casa di abitazione, come sopra definito, nel
          limite  di  L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso
          di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a
          quella per il canone di locazione di cui alla parte I della
          presente tabella.".
              -  Il  testo della tabella 1, parte II, lettera b), del
          citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "b) Patrimonio mobiliare:
                l'individuazione    del   patrimonio   mobiliare   e'
          effettuata  indicando  in  un  unico  ammontare complessivo
          l'entita'  piu'  vicina tra quelle riportate negli appositi
          moduli  predisposti  dall'amministrazione.  A  tale fine la
          valutazione  dell'intero  patrimonio  mobiliare e' ottenuta
          sommando   i   valori   mobiliari   in  senso  stretto,  le
          partecipazioni  in societa' non quotate e gli altri cespiti
          patrimoniali  individuali, secondo le modalita' che saranno
          definite   con  successiva  circolare  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              Dal  valore  del patrimonio mobiliare, determinato come
          sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a
          L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della
          determinazione  del reddito complessivo di cui alla parte I
          della presente tabella.".
              -   Il  testo  della  tabella  2,  del  citato  decreto
          legislativo  n.  109  del 1998, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:

                                                           "Tabella 2
                       LA SCALA DI EQUIVALENZA

=====================================================================
         Numero dei componenti          |         Parametro
=====================================================================
primo ....                              |                      1,00
secondo ....                            |                      1,57
terzo ....                              |                      2,04
quarto ....                             |                      2,46
quinto ....                             |                      2,85

    Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
    Maggiorazione  di  0,2  in  caso  di presenza nel nucleo di figli
minori e di un solo genitore.
    Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente   di   cui   all'articolo   3,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.
    Maggiorazione  di  0,2  per nuclei familiari con figli minori, in
cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.".