Art. 10
                  Variazione al progetto appaltato

  1.   Ai   sensi   dell'articolo   134   del   regolamento,  nessuna
modificazione  ai  lavori appaltati puo' essere attuata ad iniziativa
esclusiva  dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa
valutazione  del  responsabile  del  procedimento, comporta l'obbligo
dell'appaltatore  di  demolire  a  sue  spese  i  lavori  eseguiti in
difformita',  fermo  che  in  nessun caso egli puo' vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
  2.  Per  le  sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della
legge,  la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto puo'
ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo  dell'appalto,  e  l'appaltatore e' tenuto ad eseguire i
variati  lavori  agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario,  salva  l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma
6,  e  136  del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennita' ad
eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
  3.  Se  la  variante,  nei  casi  previsti dal comma 2, supera tale
limite   il   responsabile  del  procedimento  ne  da'  comunicazione
all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei
lavori  e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento   della   dichiarazione   la   stazione  appaltante  deve
comunicare   all'appaltatore   le   proprie  determinazioni.  Qualora
l'appaltatore   non   dia  alcuna  risposta  alla  comunicazione  del
responsabile  del  procedimento si intende manifestata la volonta' di
accettare  la  variante  agli  stessi  prezzi, patti e condizioni del
contratto  originario.  Se  la  stazione  appaltante  non comunica le
proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall'appaltatore.
  4.  Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto
e' formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo   degli   atti   di   sottomissione  per  varianti  gia'
intervenute,  nonche' dell'ammontare degli importi, diversi da quelli
a  titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai
sensi  dell'articolo  31-bis  della  legge  e  dell'articolo  149 del
regolamento.  La  disposizione  non  si  applica nel caso di variante
disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.
  5.  Nel  calcolo  di  cui  al  comma 4 non sono tenuti in conto gli
aumenti,  rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative
a  fondazioni.  Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita'
previste  superino  il quinto dell'importo totale del contratto e non
dipendano  da  errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera  d) della legge, l'appaltatore puo' chiedere un equo compenso
per la parte eccedente.
  6.  Ferma  l'impossibilita' di introdurre modifiche essenziali alla
natura   dei  lavori  oggetto  dell'appalto,  qualora  le  variazioni
comportino,  nelle  quantita' dei vari gruppi di lavorazioni comprese
nell'intervento   ritenute   omogenee   secondo  le  indicazioni  del
capitolato   speciale,   modifiche   tali  da  produrre  un  notevole
pregiudizio   economico   all'appaltatore  e'  riconosciuto  un  equo
compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto.
Ai  fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole
la variazione della quantita' del singolo gruppo che supera il quinto
della  corrispondente  quantita'  originaria  e solo per la parte che
supera tale limite.
  7.  In caso di dissenso sulla misura del compenso e' accreditata in
contabilita'  la  somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo
il  diritto  dell'appaltatore  di  formulare  la relativa riserva per
l'ulteriore richiesta.
  8.   Qualora  il  progetto  esecutivo  sia  stato  redatto  a  cura
dell'appaltatore,   e  la  variante  derivi  da  errori  o  omissioni
progettuali  imputabili  all'appaltatore  stesso,  sono  a suo totale
carico  l'onere  della  nuova  progettazione,  le  maggiori spese, le
penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e
gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
 
          Note all'art. 10:
              - Il   testo  dell'art.  134  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.   134   (Variazioni   ed  addizioni  al  progetto
          approvato). - 1. Nessuna variazione o addizione al progetto
          approvato puo' essere introdotta dall'appaltatore se non e'
          disposta   dal   direttore  dei  lavori  e  preventivamente
          approvata  dalla  stazione  appaltante  nel  rispetto delle
          condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della legge.
              2.  Il  mancato  rispetto  di tale disposizione non da'
          titolo  al  pagamento dei lavori non autorizzati e comporta
          la  rimessa  in  pristino,  a  carico dell'appaltatore, dei
          lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
          disposizioni del direttore dei lavori.
              3.  Qualora  per  uno dei casi previsti dalla legge sia
          necessario  introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni
          o  addizioni  non  previste nel contratto, il direttore dei
          lavori,  sentiti  il  responsabile  del  procedimento ed il
          progettista,   promuove   la   redazione   di  una  perizia
          suppletiva    e   di   variante,   indicandone   i   motivi
          nell'apposita    relazione   da   inviare   alla   stazione
          appaltante.
              4.  L'appaltatore  ha  l'obbligo  di  eseguire tutte le
          variazioni  ritenute  opportune dalla stazione appaltante e
          che  il  direttore  lavori  gli  abbia ordinato purche' non
          mutino   sostanzialmente  la  natura  dei  lavori  compresi
          nell'appalto.
              5.  Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento
          all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art.
          25, comma 3, primo periodo della legge.
              6.  Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto,
          ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
          debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato
          il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
          prezzi a norma dell'art. 136.
              7.  L'accertamento  delle cause, delle condizioni e dei
          presupposti  che a norma dell'art. 25, comma 1, della legge
          consentono   di  disporre  varianti  in  corso  d'opera  e'
          demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede
          con   apposita   relazione   a   seguito   di  approfondita
          istruttoria e di motivato esame dei fatti.
              8.  Nel  caso  di cui all'art. 25, comma 1, lettera b),
          della  legge, il responsabile del procedimento, su proposta
          del  direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto,
          accerta  la sua non imputabilita' alla stazione appaltante,
          motiva  circa  la  sua  non prevedibilita' al momento della
          redazione  del  progetto  o  della  consegna  dei  lavori e
          precisa   le   ragioni  per  cui  si  renda  necessaria  la
          variazione.  Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo
          le  originarie  previsioni  di  progetto  a causa di atti o
          provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  o di altra
          autorita',  il responsabile del procedimento riferisce alla
          stazione  appaltante. Nel caso previsto dall'art. 25, comma
          1,   lettera   b-bis)   della   legge  la  descrizione  del
          responsabile  del  procedimento  ha  ad oggetto la verifica
          delle   caratteristiche   dell'evento   in  relazione  alla
          specificita'  del  bene,  o della prevedibilita' o meno del
          rinvenimento.
              9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle
          autorizzazioni   richiesti,   sono   approvate  dall'organo
          decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo
          che   ha  approvato  il  progetto,  qualora  comportino  la
          necessita'  di  ulteriore  spesa rispetto a quella prevista
          nel  quadro  economico  del progetto approvato; negli altri
          casi,   le   perizie   di   variante   sono  approvate  dal
          responsabile  del  procedimento, sempre che non alterino la
          sostanza del progetto.
              10.  Sono  approvate dal responsabile del procedimento,
          previo  accertamento  della  loro  non  prevedibilita',  le
          variazioni  di  cui  all'art. 25, comma 3, secondo periodo,
          della  legge  che  prevedano  un  aumento  della  spesa non
          superiore  al  cinque per cento dell'importo originario del
          contratto  ed  alla  cui  copertura  si provveda attraverso
          l'accantonamento  per  imprevisti o mediante utilizzazione,
          ove   consentito,   delle  eventuali  economie  da  ribassi
          conseguiti in sede di gara.
              11.  I  componenti  dell'ufficio della direzione lavori
          sono    responsabili,    nei    limiti   delle   rispettive
          attribuzioni,  dei  danni derivati alla stazione appaltante
          dalla   inosservanza   del  presente  articolo.  Essi  sono
          altresi'  responsabili delle conseguenze derivate dall'aver
          ordinato  o  lasciato  eseguire  variazioni  o addizioni al
          progetto,  senza  averne  ottenuta regolare autorizzazione,
          sempre  che  non  derivino  da  interventi volti ad evitare
          danni  a beni soggetti alla vigente legislazione in materia
          di beni culturali e ambientali".
              - Il  testo del comma 1 dell'art. 25 della citata legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
              "1.   Le  varianti  in  corso  d'opera  possono  essere
          ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
          esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a) per    esigenze    derivanti    da    sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui all'art. 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
                b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
                c) nei  casi  previsti dall'art. 1664, secondo comma,
          del codice civile;
                d) per  il  manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista".
              - Il   testo  dell'art.  136  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.  136  (Determinazione  ed  approvazione dei nuovi
          prezzi  non  contemplati  nel  contratto).  - 1. Quando sia
          necessario  eseguire una specie di lavorazione non prevista
          dal  contratto  o  adoperare  materiali di specie diversa o
          proveniente  da  luoghi  diversi  da  quelli  previsti  dal
          medesimo,  i  nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
          valutano:
                a) desumendoli  dal  prezziario  di  cui all'art. 34,
          comma 1;
                b) ragguagliandoli  a quelli di lavorazioni consimili
          compresi nel contratto;
                c) quando     sia     impossibile    l'assimilazione,
          ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da nuove regolari
          analisi.
              2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai
          prezzi  elementari  di  mano  d'opera,  materiali,  noli  e
          trasporti  alla  data  di  formulazione  dell'offerta nuovi
          prezzi.
              3.  I  nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio
          tra  il  direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati
          dal  responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori
          spese  rispetto  alle  somme previste nel quadro economico,
          essi  sono  approvati dalla stazione appaltante su proposta
          del  responsabile  del procedimento prima di essere ammessi
          nella contabilita' dei lavori.
              4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta
          e  ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26, comma
          4, della legge.
              5.  Se  l'appaltatore  non accetta i nuovi prezzi cosi'
          determinati   e  approvati,  la  stazione  appaltante  puo'
          ingiungergli    l'esecuzione   delle   lavorazioni   o   la
          somministrazione  dei materiali sulla base di detti prezzi,
          comunque  ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore non
          iscriva  riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
          presente  regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
          accettati".
              - Il   testo   dell'art.   31-bis  della  citata  legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
              "Art.   31-bis   (Norme  acceleratorie  in  materia  di
          contenzioso).  -  1.  Per  i  lavori  pubblici affidati dai
          soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in
          materia  di  appalti  e  di concessioni, qualora, a seguito
          dell'iscrizione   di   riserve   sui  documenti  contabili,
          l'importo  economico  dell'opera  possa  variare  in misura
          sostanziale  e  in  ogni caso non inferiore al 10 per cento
          dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
          acquisisce   immediatamente   la  relazione  riservata  del
          direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito, dell'organo di
          collaudo      e,     sentito     l'affidatario,     formula
          all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione
          dell'ultima  delle  riserve di cui sopra, proposta motivata
          di   accordo  bonario.  L'amministrazione,  entro  sessanta
          giorni  dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
          provvedimento  motivato.  Il  verbale di accordo bonario e'
          sottoscritto dall'affidatario.
              2.  I  ricorsi  relativi  ad esclusione da procedure di
          affidamenti  di  lavori  pubblici,  per  la quale sia stata
          pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21,
          ultimo  comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
          essere  discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
          dell'ordinanza di sospensione.
              3.   Nei   giudizi  amministrativi  aventi  ad  oggetto
          controversie  in materia di lavori pubblici in relazione ai
          quali   sia   stata  presentata  domanda  di  provvedimento
          d'urgenza,    i   controinteressati   e   l'amministrazione
          resistente  possono  chiedere che la questione venga decisa
          nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
          discussione  della causa che deve avere luogo entro novanta
          giorni  dal  deposito  dell'istanza.  Qualora l'istanza sia
          proposta  all'udienza  gia'  fissata per la discussione del
          provvedimento  d'urgenza,  il presidente del collegio fissa
          per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
          luogo  entro  sessanta  giorni  e  autorizza  le  parti  al
          deposito  di  memorie  e  documenti  fino a quindici giorni
          prima dell'udienza stessa.
              4.  Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni
          in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
              5.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  alle  controversie  relative  ai  lavori appaltati o
          concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
          presente legge".
              - Il   testo  dell'art.  149  del  citato  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e' il
          seguente:
              "Art. 149 (Accordo bonario). - 1. Qualora nel corso dei
          lavori  l'appaltatore  abbia  iscritto negli atti contabili
          riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati
          dall'art.  31-bis  della  legge, il direttore dei lavori ne
          da'    immediata    comunicazione   al   responsabile   del
          procedimento,  trasmettendo  nel piu' breve tempo possibile
          la propria relazione riservata in merito.
              2.   Il   responsabile   del   procedimento,   valutata
          l'ammissibilita'  e  la  non  manifesta  infondatezza delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore,  nel  termine  dei novanta giorni dalla apposizione
          dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata
          del  direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
          collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini
          di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante
          una proposta di soluzione bonaria.
              3.   Nei   successivi   sessanta   giorni  la  stazione
          appaltante,  nelle  forme previste dal proprio ordinamento,
          assume  le  dovute determinazioni in merito alla proposta e
          ne   da'   sollecita   comunicazione  al  responsabile  del
          procedimento  e  all'appaltatore.  Nello  stesso termine la
          stazione  appaltante  acquisisce  gli  eventuali  ulteriori
          pareri ritenuti necessari.
              4.   Qualora   l'appaltatore  aderisca  alla  soluzione
          bonaria   prospettata   dalla   stazione  appaltante  nella
          comunicazione,  il responsabile del procedimento convoca le
          parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario.
          La   sottoscrizione   determina   la  definizione  di  ogni
          contestazione sino a quel momento insorta.
              5.  Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
          sono  dovuti  gli interessi al tasso legale a decorrere dal
          sessantesimo    giorno   successivo   alla   sottoscrizione
          dell'accordo.
              6.  Le  dichiarazioni  e  gli atti del procedimento non
          sono   vincolanti   per   le   parti  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione dell'accordo.
              7.  La  procedura  di accordo bonario ha luogo tutte le
          volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e
          diverse  rispetto  a quelle gia' precedentemente esaminate,
          raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla legge".
              - Per  il  testo della lettera d), comma 1 dell'art. 25
          della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modiche,
          si veda la nota all'art. 12.