Art. 15
           Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali

  1.   I   materiali   e   i  componenti  devono  corrispondere  alle
prescrizioni   del  capitolato  speciale  ed  essere  della  migliore
qualita': possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione
del  direttore  dei  lavori;  in  caso di controversia, si procede ai
sensi dell'articolo 138 del regolamento.
  2. L'accettazione dei materiali e dei componenti e' definitiva solo
dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo' rifiutare in
qualunque   tempo  i  materiali  e  i  componenti  deperiti  dopo  la
introduzione  in  cantiere,  o  che  per  qualsiasi causa non fossero
conformi  alle  caratteristiche  tecniche  risultanti  dai  documenti
allegati  al  contratto;  in  questo  ultimo  caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
  3.   Ove  l'appaltatore  non  effettui  la  rimozione  nel  termine
prescritto  dal  direttore  dei  lavori,  la stazione appaltante puo'
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale
resta  anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d'ufficio.
  4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti  da  parte  dell'appaltatore,  restano fermi i diritti e i
poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
  5.  L'appaltatore  che  nel  proprio  interesse o di sua iniziativa
abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle   prescritte   nei  documenti  contrattuali,  o  eseguito  una
lavorazione  piu' accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilita'   e'   redatta   come   se   i   materiali  avessero  le
caratteristiche stabilite.
  6.  Nel  caso  sia  stato  autorizzato  per ragioni di necessita' o
convenienza  da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali
o   componenti   aventi   qualche  carenza  nelle  dimensioni,  nella
consistenza  o  nella  qualita',  ovvero  sia  stata  autorizzata una
lavorazione  di  minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del  prezzo  in  sede  di  contabilizzazione,  sempre che l'opera sia
accettabile  senza  pregiudizio  e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.
  7.   Gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie,  ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale
d'appalto,  sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo,  imputando  la  spesa  a  carico delle somme a disposizione
accantonate  a  tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove
la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla  redazione  di  apposito  verbale di prelievo; la certificazione
effettuata   dal   laboratorio   prove   materiali  riporta  espresso
riferimento a tale verbale.
  8.  La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre
ulteriori  prove  ed  analisi ancorche' non prescritte dal capitolato
speciale  d'appalto  ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita'
dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'appaltatore.
 
          Nota all'art. 15:
              - Il   testo  dell'art.  138  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.   138   (Sinistri   alle  persone  e  danni  alle
          proprieta').  -  1.  Qualora  nella  esecuzione  dei lavori
          avvengono  sinistri  alle persone, o danni alle proprieta',
          il  direttore  dei  lavori  compila  apposita  relazione da
          trasmettere  senza indugio al responsabile del procedimento
          indicando  il  fatto  e  le presumibili cause ed adotta gli
          opportuni   provvedimenti  finalizzati  a  ridurre  per  la
          stazione appaltante le conseguenze dannose".