Art. 16
                       Provvista dei materiali

  1.  Se  gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione,
l'appaltatore  e'  libero  di  scegliere  il  luogo  ove  prelevare i
materiali  necessari  alla  realizzazione  del  lavoro,  purche' essi
abbiano  le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati
al  contratto.  Le  eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto  al  riconoscimento di maggiori oneri, ne' all'incremento dei
prezzi pattuiti.
  2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'appaltatore  dalla  loro  fornitura a pie' d'opera, compresa ogni
spesa  per  eventuali  aperture  di  cave,  estrazioni,  trasporto da
qualsiasi  distanza  e  con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e
ripristino dei luoghi.
  3.   A  richiesta  della  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
dimostrare  di  avere  adempiuto  alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni  per  causa di pubblica utilita', ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita' per le
occupazioni temporanee o per i danni arrecati.