Art. 17 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo' prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita' o convenienza. 2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piu' o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento 3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non puo' cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
Nota all'art. 17: - Il testo degli articoli 136 e 137 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono i seguenti: "Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto). - 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori. 4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26, comma 4, della legge. 5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati". "Art. 137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore). - 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento e' comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita' in occasione della sottoscrizione. 2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale e' comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che e' inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. 4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori".