Art. 17
               Sostituzione dei luoghi di provenienza
                 dei materiali previsti in contratto

  1.  Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza
dei materiali, il direttore dei lavori puo' prescriverne uno diverso,
ove ricorrano ragioni di necessita' o convenienza.
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1, se il cambiamento importa una
differenza  in  piu' o in meno del quinto del prezzo contrattuale del
materiale,  si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
degli articoli 136 e 137 del regolamento
  3.  Qualora  i  luoghi  di provenienza dei materiali siano indicati
negli  atti  contrattuali,  l'appaltatore  non  puo'  cambiarli senza
l'autorizzazione  scritta  del  direttore  dei  lavori,  che  riporti
l'espressa  approvazione  del responsabile unico del procedimento. In
tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
 
          Nota all'art. 17:
              - Il  testo degli articoli 136 e 137 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          sono i seguenti:
              "Art.  136  (Determinazione  ed  approvazione dei nuovi
          prezzi  non  contemplati  nel  contratto).  - 1. Quando sia
          necessario  eseguire una specie di lavorazione non prevista
          dal  contratto  o  adoperare  materiali di specie diversa o
          proveniente  da  luoghi  diversi  da  quelli  previsti  dal
          medesimo,  i  nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
          valutano:
                a) desumendoli  dal  prezziario  di  cui all'art. 34,
          comma 1;
                b) ragguagliandoli  a quelli di lavorazioni consimili
          compresi nel contratto;
                c) quando     sia     impossibile    l'assimilazione,
          ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da nuove regolari
          analisi.
              2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai
          prezzi  elementari  di  mano  d'opera,  materiali,  noli  e
          trasporti  alla  data  di  formulazione  dell'offerta nuovi
          prezzi.
              3.  I  nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio
          tra  il  direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati
          dal  responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori
          spese  rispetto  alle  somme previste nel quadro economico,
          essi  sono  approvati dalla stazione appaltante su proposta
          del  responsabile  del procedimento prima di essere ammessi
          nella contabilita' dei lavori.
              4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta
          e  ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26, comma
          4, della legge.
              5.  Se  l'appaltatore  non accetta i nuovi prezzi cosi'
          determinati   e  approvati,  la  stazione  appaltante  puo'
          ingiungergli    l'esecuzione   delle   lavorazioni   o   la
          somministrazione  dei materiali sulla base di detti prezzi,
          comunque  ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore non
          iscriva  riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
          presente  regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
          accettati".
              "Art.  137  (Contestazioni tra la stazione appaltante e
          l'appaltatore).   -   1.   Il   direttore   dei   lavori  o
          l'appaltatore  comunicano  al responsabile del procedimento
          le  contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
          influire  sull'esecuzione  dei  lavori; il responsabile del
          procedimento  convoca  le parti entro quindici giorni dalla
          comunicazione   e  promuove  in  contraddittorio  fra  loro
          l'esame   della   questione   al   fine   di  risolvere  la
          controversia.    La    decisione   del   responsabile   del
          procedimento  e'  comunicata  all'appaltatore,  il quale ha
          l'obbligo  di  uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
          riserva  nel  registro  di  contabilita' in occasione della
          sottoscrizione.
              2.  Se  le contestazioni riguardano fatti, il direttore
          dei  lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un
          processo  verbale  delle circostanze contestate o, mancando
          questi,  in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
          copia  del verbale e' comunicata all'appaltatore per le sue
          osservazioni,  da  presentarsi  al direttore dei lavori nel
          termine  di  otto  giorni  dalla  data  del ricevimento. In
          mancanza  di  osservazioni  nel  termine, le risultanze del
          verbale si intendono definitivamente accettate.
              3.  L'appaltatore,  il  suo  rappresentante,  oppure  i
          testimoni  firmano  il  processo verbale, che e' inviato al
          responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni
          dell'appaltatore.
              4.  Contestazioni  e  relativi  ordini di servizio sono
          annotati nel giornale dei lavori".