Art. 18
                       Difetti di costruzione

  1.  L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni
che  il  direttore  dei  lavori  accerta eseguite senza la necessaria
diligenza    o   con   materiali   diversi   da   quelli   prescritti
contrattualmente  o  che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
  2.  Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la
decisione  e'  rimessa  al  responsabile  del  procedimento;  qualora
l'appaltatore  non  ottemperi  all'ordine  ricevuto,  si  procede  di
ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
  3.  Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di
costruzione, puo' ordinare che le necessarie verifiche siano disposte
in  contraddittorio  con  l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano   accertati,   le   spese   delle   verifiche   sono  a  carico
dell'appaltatore,  in  caso  contrario  l'appaltatore  ha  diritto al
rimborso  di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della
situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o
compenso.