Art. 22
                               Penali

  1.  Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione
dell'appalto  oltre  il  termine  contrattuale e' applicata la penale
nell'ammontare  stabilito  dal  capitolato speciale o dal contratto e
con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
  2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di
varie  lavorazioni,  oppure  sia  prevista  l'esecuzione dell'appalto
articolata  in piu' parti, il ritardo nella singola scadenza comporta
l'applicazione    della    penale   nell'ammontare   contrattualmente
stabilito.
  3.  La  penale e' comminata dal responsabile del procedimento sulla
base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
  4.  E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o
parziale  disapplicazione  della  penale,  quando si riconosca che il
ritardo non e' imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che
la  penale  e'  manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse
della   stazione  appaltante.  La  disapplicazione  non  comporta  il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
  5.  Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione
appaltante  su proposta del responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
 
          Nota all'art. 22:
              - Il   testo  dell'art.  117  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.  117  (Penali).  -  1.  I  capitolati speciali di
          appalto  e i contratti precisano le penali da applicare nel
          caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
              2.  I  termini  di  adempimento  delle prestazioni sono
          stabiliti  dal  responsabile  del procedimento in relazione
          alla   tipologia,   alla  categoria,  all'entita'  ed  alla
          complessita'   dell'intervento,   nonche'  al  suo  livello
          qualitativo.
              3.  Per  il  ritardato  adempimento  delle obbligazioni
          assunte  dagli  esecutori  di lavori pubblici, le penali da
          applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento,
          in  sede  di elaborazione del progetto posto a base di gara
          ed  inserite  nel  capitolato speciale d'appalto, in misura
          giornaliera  compresa  tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
          dell'ammontare     netto     contrattuale,    e    comunque
          complessivamente   non   superiore  al  10  per  cento,  da
          determinare  in  relazione  all'entita'  delle  conseguenze
          legate all'eventuale ritardo.
              4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al
          responsabile  del  procedimento  in  merito  agli eventuali
          ritardi  nell'andamento dei lavori rispetto al programma di
          esecuzione.  Qualora  il ritardo nell'adempimento determina
          un  importo  massimo  della  penale  superiore  all'importo
          previsto  al  comma  3,  il  responsabile  del procedimento
          promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119.
              5.   Qualora   la   disciplina   contrattuale   preveda
          l'esecuzione  della  prestazione  articolata in piu' parti,
          nel  caso  di  ritardo rispetto ai termini di una o piu' di
          tali  parti  le  penali  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano ai rispettivi importi".