Art. 22 Penali 1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale e' applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento. 2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in piu' parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito. 3. La penale e' comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non e' imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale e' manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. 5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "Art. 117 (Penali). - 1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entita' ed alla complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo. 3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119. 5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi".