Art. 25 Sospensione illegittima 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta e' quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla meta' della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 1382 del codice civile e' il seguente: "Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore (1223). La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno". - Il testo della lettera c), comma 2 dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: a) e b) (omissis); c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 ed il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali". - Il testo del comma 4 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove". - Il testo della lettera d), comma 2, dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, e' il seguente: "2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: da a) a c) (omissis); d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore". - Il testo del comma 5 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori".