Art. 25
                       Sospensione illegittima

  1.  Le  sospensioni  totali  o  parziali  dei lavori disposte dalla
stazione   appaltante   per   cause   diverse   da  quelle  stabilite
dall'articolo   24  sono  considerate  illegittime  e  danno  diritto
all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  1382  del  codice  civile,  il  danno
derivante  da  sospensione  illegittimamente disposta e' quantificato
secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali
   infruttifere  sono  determinate nella misura pari alla meta' della
   percentuale  minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c)
   del   regolamento,   rapportata   alla   durata   dell'illegittima
   sospensione;
b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata
   percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi
   moratori  come  fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla
   percentuale  prevista  dall'articolo  34,  comma 2, lettera d) del
   regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il  mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte
   sono  riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere
   e  alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei
   lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
d) la   determinazione   dell'ammortamento  avviene  sulla  base  dei
   coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
  3.  Al  di  fuori  delle  voci  elencate  al comma 2 sono ammesse a
risarcimento   ulteriori   voci   di  danno  solo  se  documentate  e
strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
 
          Note all'art. 25:
              - Il  testo  dell'art.  1382  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  1382  (Effetti  della  clausola  penale).  -  La
          clausola,  con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
          o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
          a  una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
          risarcimento  alla  prestazione  promessa,  se non e' stata
          convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore (1223).
              La  penale  e' dovuta indipendentemente dalla prova del
          danno".
              - Il  testo  della lettera c), comma 2 dell'art. 34 del
          citato  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
          1999, n. 554, e' il seguente:
              "2.  Per  eventuali  voci  mancanti  il relativo prezzo
          viene determinato:
                a) e b) (omissis);
                c) aggiungendo    ulteriormente    una    percentuale
          variabile  tra  il  13  ed il 15 per cento, a seconda della
          categoria e tipologia dei lavori, per spese generali".
              - Il  testo del comma 4 dell'art. 30 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          e' il seguente:
              "4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di
          cui  al  comma  2,  lettere  c), d), e) ed f) indicano, con
          idonea   rappresentazione  grafica,  le  parti  conservate,
          quelle da demolire e quelle nuove".
              - Il  testo della lettera d), comma 2, dell'art. 34 del
          citato  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
          1999, n. 544, e' il seguente:
              "2.  Per  eventuali  voci  mancanti  il relativo prezzo
          viene determinato:
                da a) a c) (omissis);
                d) aggiungendo  infine  una  percentuale  del  10 per
          cento per utile dell'appaltatore".
              - Il testo del comma 5 dell'art. 133 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          e' il seguente:
              "5.  Nel  corso  della  sospensione,  il  direttore dei
          lavori  dispone  visite  al cantiere ad intervalli di tempo
          non  superiori  a  novanta giorni, accertando le condizioni
          delle  opere  e  la  consistenza  della  mano d'opera e dei
          macchinari  eventualmente presenti e dando, ove occorra, le
          necessarie  disposizioni  al fine di contenere macchinari e
          mano  d'opera  nella  misura  strettamente  necessaria  per
          evitare  danni  alle  opere  gia'  eseguite e facilitare la
          ripresa dei lavori".